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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO ED ESTEROMETRO: IMPORTANTI NOVITA’ DAL DL SEMPLIFICAZIONI

28 Giu 2022

La scorsa settimana è stato pubblicato in G.U. il DL Semplificazione fiscale con diverse utili novità per imprese e professionisti.
In particolare prevede la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al beneficio.
Tale certificazione sarà vincolante per l’amministrazione finanziaria, con eccezioni.
Nel dettaglio si introduce un sistema di certificazione degli investimenti, effettuati o da effettuare, ammissibili al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
• E si interviene sul credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci eliminando la parola nuovi (riferibile ai farmaci) al fine di chiarire che l’agevolazione si applica a tutte le attività di ricerca del settore farmaceutico, non alla sola attività riferibile a nuovi medicinali.
Al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203 – quinquies e 203 – sexies del medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019.
La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni fiscali, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico.
Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.
Ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.
La certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

Il DL n. 73/2022 DL Semplificazioni fiscali, ha poi come intento quello di razionalizzare l’ordinamento in particolare a livello fiscale.
Tra le misure di maggiore interesse per gli operatori vi sono:
• modifiche dei termini per taluni adempimenti;
• abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
• e quanto stabilito per i rimborsi fiscali in capo agli eredi.
Novità vengono apportate anche rispetto all’esterometro, in particolare, la disposizione introdotta dal DL n 73 amplia le ipotesi di esonero dalla presentazione del c.d. “esterometro” per le operazioni di importo singolarmente non superiore ad euro 5.000 relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
Per effetto della modifica legislativa i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate dai soggetti passivi tranne nelle seguenti ipotesi:
• operazioni documentate da bollette doganali;
• operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche;
• operazioni, purché di importo singolarmente non superiore ad euro cinquemila, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
In merito alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui sopra.
Con riferimento alle medesime operazioni:
• la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
• la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”

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