Durante le ondate di calore l’aumento della mortalità nella popolazione ha un impatto maggiore nei sottogruppi caratterizzati dalla presenza di particolari caratteristiche individuali (es. persone sole, età elevata, malattie croniche, disabilità funzionale, …). Diverse tipologie di lavoratori “possono essere esposte, per la loro occupazione, a temperature ambientali elevate ed essere quindi maggiormente a rischio di sviluppare disturbi associati al caldo, in particolare se viene svolta una attività fisica intensa all’aperto. Tali gruppi professionali a rischio “devono essere informati sulle possibili misure da adottare per prevenire gli effetti negativi dell’esposizione al caldo e su come riconoscere i segni e i sintomi dello stress termico e del colpo di calore”.
Temperature elevate e cantieri: indicazioni normative
La normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/2008) prevede degli obblighi a carico delle imprese ed in particolare del datore di lavoro.
La valutazione dei rischi “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” e il DVR redatto deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute, l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI, il programma delle misure e l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure ed i ruoli.
Per quanto riguarda il lavoro nel settore edile nell’articolo 96 si indica che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, “anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti”, adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIII (Durante il lavoro, la temperatura per l’organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori) e curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute.
Il D.Lgs 81/2008 riporta “obblighi a carico dei coordinatori sia in fase di progettazione che di esecuzione, anche per quello che riguarda le possibili condizioni meteoclimatiche avverse come è il caso delle ondate di calore”.
Temperature elevate e cantieri: misure di prevenzione e protezione
Ecco alcune indicazioni dell’Azienda USL Toscana centro sulle possibili azioni per la prevenzione e protezione nel settore edile.
Ad esempio in relazione all’organizzazione del lavoro:
• “termometro ed igrometro a disposizione in cantiere;
• programmare pause;
o indicativamente 10 m’ / ora,
o programmate dall’impresa ed attuate dal preposto (non lasciate alla determinazione del singolo lavoratore),
o in un luogo possibilmente fresco o comunque in aree ombreggiate,
o in assenza di aree ombreggiate (stesura asfalto) … ombrelloni da cantiere,
• programmare i lavori più faticosi in orari con temperature più favorevoli;
• programmare sospensione dei lavori nelle ore più calde” (il documento ricorda la possibilità di cassa integrazione CIG per particolari condizioni meteorologiche);
• “programmare una rotazione nel turno fra i lavoratori esposti;
• garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro;
o ad uso potabile, con aggiunta di integratori minerali,
o per il rinfrescamento dei lavoratori nei periodi di pausa,
• evitare lavori ‘isolati’;
• programmare i turni di lavoro dei lavoratori maggiormente ‘fragili’, nelle ore meno calde con pause programmate più lunghe oppure la sospensione dal lavoro,
• divieto di assunzione di bevande alcoliche”.
Le misure descritte riguardano anche l’informazione/formazione/addestramento:
• informazione dei lavoratori su:
o possibili problemi di salute causati dal calore,
o segni e sintomi premonitori,
o necessità consultazione del proprio medico di famiglia relativamente ad eventuali modifiche/ sospensioni dei trattamenti farmacologici in corso,
o non lavorare ‘a torso nudo’”,
• formazione specifica degli addetti al primo soccorso (PS) aziendale:
o “possibili problemi di salute causati dal calore,
o segni e sintomi premonitori,
o nozioni specifiche di primo soccorso”.
Infine sono proposte alcune indicazioni per i dispositivi di protezione individuale.
Si indica che sono da mettere a disposizione “idonei dispositivi di protezione individuali:
• cappelli a tesa larga e circolare per la protezione di capo, orecchie, naso e collo
• occhiali per protezione dai raggi solari
• abiti leggeri di colore chiaro e di tessuto traspirante (cotone)
• abiti ad alta visibilità in cotone
• scarpe di sicurezza/protezione di modello estivo
• creme protettive solari [UV]”.
Temperature elevate e cantieri: compiti di datori di lavoro, medici e RLS
Il documento riporta poi, con riferimento alla realtà dei cantieri, alcuni compiti dei vari attori della sicurezza.
Ad esempio i compiti del datore di lavoro:
• “Nella VDR deve essere valutato il rischio da ondata di calore, con le adeguate previsioni di modalità di eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze.
• Nel POS prevedere le misure specifiche in base al periodo di lavorazione, tipologia di lavori, organizzazione del cantiere, anche in relazione alle misure previste nel PSC:
– informazione e formazione dei lavoratori:
– sui possibili problemi di salute causati dal calore, sintomi del colpo di calore
– misure di prevenzione previste dal DVR, PSC, POS;
– utilizzo dei DPI;
– specifica formazione per gli addetti al PS aziendale e di cantiere”.
Questi invece i compiti del medico competente:
• “Valutazione stato di salute e terapie in corso (identificazione soggetti fragili)
• Partecipazione alla VDR ed alla stesura delle misure di prevenzione protezione e dpi necessari.
• Identificazione di malattie come cardiopatie, malattie renali, diabete, obesità, BPCO e di abitudini voluttuarie che possono ridurre anche drasticamente la resistenza dell’individuo all’esposizione a calore.
• Espressione di giudizio di idoneità con indicazioni al lavoratore e al datore di lavoro sulle possibilità di poter sostenere l’esposizione a temperature elevate e specifiche indicazioni sull’essere impiegati in attività con contenuto fisico limitato ed eventuale indicazione su numero e durata delle pause”.
Questi i compiti di RLS e RLST:
• “Consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva,
• riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative,
• promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori,
• fa proposte in merito alla attività di prevenzione,
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione