Giovedì scorso, 30 giugno 2022 nella riunione tra Governo e Parti sociali, è stato deciso l’aggiornamento del Protocollo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il contrasto del Covid-19.
Il documento dispone che il datore di lavoro è tenuto ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare. Si ribadisce l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 come presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori: al fine di consentirne l’utilizzo il datore di lavoro ne assicura la disponibilità. E’ Ribadita inoltre, soprattutto per i lavoratori fragili l’utilità del lavoro agile.
Il nuovo testo, aggiorna e rinnova i precedenti accordi condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza e fissa un nuovo quadro di regole.
Si prevede che i datori di lavoro aggiornino il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro e applichino le ulteriori misure di precauzione previste che si integrano, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente, con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione.
Certi di farvi cosa gradita riassumiamo di seguito i principali contenuti del nuovo accordo.
Informativa e accesso al luogo di lavoro
Partendo dagli obblighi informativi si dispone in primo luogo come il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare.
Si citano l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria, la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura), l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda e quello di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Il datore di lavoro deve poi fornire adeguata informativa sul complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Viene poi confermato il controllo della temperatura corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro con divieto di ingresso nella ipotesi in cui dalla rilevazione risultasse una temperatura superiore a 37,5°C.
La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà poi secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Vanno poi favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa) e laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
Nel caso in cui lavoratori dipendenti da aziende terze, che operano nello stesso sito produttivo, risultassero positivi al tampone COVID-19. l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente.
Si sottolinea ancora come l’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
Misure di igiene e spazi comuni
Il Protocollo prevede che si assicuri da parte del datore di lavoro la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali (o contingente nel caso in cui vi sia la presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali) degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Va poi garantita la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata. Vanno poi messi a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.
Per quel che riguarda gli obblighi per i lavoratori vanno adottate tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Per quel che riguarda gli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi l’accesso è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi. Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. Va poi garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
Utilizzo dei DPI
Si ribadisce che, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 per consentire a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.
Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda. Si rimarca ancora l’utilità del lavoro agile, soprattutto per i lavoratori fragili. Le Parti sociali, in coerenza con l’attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l’auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020. Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.
Le Parti sociali chiedono altresì che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili.