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CHIARIMENTI CIRCA LA QUALIFICA DI LAVORATORE FRAGILE SULLA SUA TUTELA

05 Lug 2022

Le tutele anti COVID previste per i lavoratori fragili a partire dal 2020 e più volte prorogate prevedono:
1. assenze dal lavoro indennizzate come ricovero ospedaliero con rimborsi ai datori di lavoro esclusi dalla tutela INPS
2. diritto al lavoro agile o ad essere adibiti a mansioni diverse o a formazione anche da remoto
3. sorveglianza sanitaria eccezionale da parte dei medici competenti
Con il decreto del 4 febbraio 2022 adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, il Ministero della Salute ha fornito l’elenco dettagliato delle patologie riconosciute per avere accesso alle misure.
AGGIORNAMENTO 24 MAGGIO 2022
Il Decreto Riaperture, convertito in legge ha prorogato nuovamente le tutele:
1. per i lavoratori fragili e
2. per i genitori dipendenti pubblici e privati con figli con disabilità e
3. le modalità di smart working semplificato per tutti i lavoratori,
con scadenze diversificate.

AGGIORNAMENTO 30 GIUGNO 2022
Con il messaggio 2622 del 30 giugno 2022 INPS chiarisce finalmente che “per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procederà con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate ai sensi del decreto ministeriale del 4 febbraio 2022.
L’Istituto provvederà, inoltre, al monitoraggio del limite di spesa sulla base delle risorse stanziate, ai sensi del comma 1-quater dell’articolo 10 citato, pari a 3,7 milioni di euro,
Vediamo di seguito maggiori dettagli sulle tutele ai lavoratori fragili e il nuovo elenco delle patologie che danno accesso ai benefici elencate dal decreto 4.2.2022.”
1) Assenze indennizzate come ricovero ospedaliero
L’indennità economica garantita ai lavoratori fragili prevista dall’articolo 26, comma 2 del Dl 18/2020, era in vigore fino al 31 marzo 2022.
Si ricorda che si applica al lavoratore fragile la cui prestazione non può essere svolta in modalità agile, che quindi può assentarsi dal lavoro con una copertura economica pari al trattamento previsto per il ricovero ospedaliero.
La conversione del DL 24 2022 in L. 52 2022 prevede la proroga della misura fino al 30 giugno 2022 ma, specifica, ESCLUSIVAMENTE per i lavoratori con patologie elencate dal decreto del Ministero della Salute.
E’ prorogato anche per l’attuazione delle tutele sopracitate, alla stessa data, il diritto dei datori di del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, esclusi a un rimborso forfettario pari a 600 euro per gli oneri relativi ai dipendenti non aventi diritto all’indennità di malattia INPS.

2) Lavoro agile: forma ordinaria per i lavoratori fragili
• Come detto con il comma 1 dell’articolo 17, era stata prorogata dal 28 febbraio al 31 marzo 2022, data termine dello stato di emergenza, la tutela contenuta nell’articolo 26, comma 2bis del Dl 18/2020, grazie alla quale i lavoratori fragili, sia del settore privato che del settore pubblico possono svolgere la prestazione lavorativa ordinariamente in modalità agile, ovvero in smart working,
• eventualmente attraverso l’adibizione a mansioni diverse, purché di pari inquadramento contrattuale o
• attraverso lo svolgimento di attività di formazione professionale, anche da remoto.
La conversione in legge del DL 24/2022 prevede una nuova proroga della norma fino al 30 giugno 2022, per tutti i lavoratori fragili (come definiti dal DL 18/2020).

3) Il nuovo elenco delle patologie dei lavoratori fragili
L’elenco dei lavoratori che possono ottenere la certificazione di LAVORATORI FRAGILI ai fini dello svolgimento dello smart working è definito dal DM 4.2.2022.

4) Conversione decreto 24/2022, riepilogo delle proroghe.
La conversione in legge del Decreto Riaperture ha definito le seguenti nuove scadenze:

SCADENZA TUTELA BENEFICIARI
30 giugno 2022 diritto allo smart working come forma ordinaria o adibizione ad altre mansioni o formazione art 26 DL 18/2020 e
indennità di ricovero in caso di assenza (solo per patologie di cui al dm 4.2.2022?) disabili malati immunodepressi oncologici
30 giugno 2022 rimborso forfettario indennità per i lavoratori fragili non coperti da indennità INPS art 26 DL 18/2020 datori di lavoro privati
30 giugno 2022 smart working prioritario lavoratori pubblici e privati con figli con disabilità certificate legge 104 1992 e BES
31 luglio 2022 sorveglianza sanitaria eccezionale art 83 Dl 34/2020 lavoratori fragili
31 agosto 2022 modalità semplificate per lo smart working (accordi e comunicazione al ministero) tutti i lavoratori del settore privato

 

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