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DURC CONGRUITÀ EDILIZIA: SPESE PROFESSIONALI NON RILEVANTI

13 Lug 2022

La Commissione Nazionale delle Casse Edili ha fornito nuovi chiarimenti riguardanti l’obbligo di certificare la congruità della manodopera in edilizia, in vigore dallo scorso 1 novembre 2021 e prevista dal DM n. 143/2021.

Spese professionali e DURC di congruità edilizia
Per quanto riguarda le spese sostenute per progettazione, direzione lavori, asseverazione, collaudi, cioè quelle relative a servizi di professionisti collegati al cantiere edile la Commissione delle Casse edili risponde che queste non sono rilevanti ai fini della certificazione di congruità

Congruità manodopera edilizia quali spese sono rilevanti?
Un importante chiarimento alla faq n. 2 del 15.11.2021 precisava che se in un cantiere edile risulta un’impresa inquadrata con il Ccnl metalmeccanica o altro Ccnl al momento dell’inserimento del cantiere, l’impresa affidataria (anche se non edile) dovrà indicare il valore complessivo dell’opera e il valore dei lavori edili sui quali sarà calcolata l’incidenza della manodopera.
Le attività non edili non rilevano, pertanto, ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile.
I lavori edili sono tutti quelli riferiti a imprese inquadrate o inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore edile.

Durc congruità necessario per i bonus edilizi
Nelle ultime faq di febbraio 2022 si precisava ancora che:
1. In caso di mancata congruità, l’impresa può perdere i benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi in quanto il DM n. 143/21 prevede testualmente che ”In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line”
2. In tema di manodopera dei lavoratori distaccati da imprese di paesi convenzionati con l’Italia (Francia, Germania, Austria, Rep. San Marino) che sono esonerati dall’iscrizione in Cassa alla luce degli accordi di reciprocità, l’art. 5, co. 5 del DM prevede la possibilità di giustificare costi non registrati in Cassa attraverso l’esibizione di “documentazione idonea” come ad esempio le fatture attestanti il costo del lavoro.

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