Nella seduta di giovedì scorso, 14 luglio 2022, il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge di conversione del D.L. n. 50/2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
Nel provvedimento è stato trasfuso il contenuto del D.L. n. 80/2022, che viene contemporaneamente abrogato, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati medio tempore, oltre che degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua vigenza.
Di seguito le principali disposizioni.
Bonus sociale energia elettrica e gas
E’ confermato dall’articolo 1 il potenziamento dei bonus sociali elettricità e gas anche per il trimestre 1° luglio – 30 settembre 2022.
In particolare, viene stabilito che, per il terzo trimestre dell’anno 2022, l’Arera ridetermini l’ammontare dei bonus sociali per l’energia elettrica ed il gas e del bonus per disagio fisico per l’energia elettrica, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l’anno 2022.
Viene inoltre chiarito che per il primo trimestre dell’anno 2022 (1° gennaio – 31 marzo 2022), il valore soglia dell’ISEE da tenere a riferimento per l’accesso ai bonus resta fissato a 8.265 euro e non è elevato a 12.000 euro (limite stabilito per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022 dall’articolo 6 del D.L. n. 21/2022, convertito dalla legge 51/2022).
In caso di ottenimento di un’attestazione ISEE resa nel corso dell’anno 2022 che permetta l’applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all’anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell’applicazione del citato bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro 3 mesi dall’emissione della fattura medesima.
Azzeramento degli oneri di sistema per il terzo trimestre 2022
Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico è previsto l’azzeramento, per il terzo trimestre 2022 delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle:
– utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
– utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas
Con il comma 1 dell’articolo 1-quater vengono assoggettate all’aliquota IVA del 5% anche le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Il comma 3, invece, affida ad ARERA il compito di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas, con riferimento al terzo trimestre 2022, mantenendo inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022.
Al comma 5, invece, si prevede, per gli scaglioni di consumo fino a 5000 metri cubi all’anno, un’ulteriore riduzione delle aliquote degli oneri generali di sistema di gas fino a concorrenza dell’importo di 240 milioni di euro.
Rafforzamento crediti di imposta per energia elettrica e gas
E’ confermato, con alcune novità, il rafforzamento dei crediti di imposta in favore delle imprese gasivore e non e non energivore.
In particolare:
-aumento dal 20% al 25% dell’aliquota del credito di imposta previsto a favore delle imprese non gasivore. Tale bonus è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
– aumenta dal 20% al 25% l’aliquota del credito di imposta previsto dall’art. 5 del D.L. n. 17/2022 a favore delle imprese gasivore. Tale bonus è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019;
– aumenta dal 12% al 15% l’aliquota del credito d’imposta previsto dall’art. 3, c. 1, D.L. n. 21/2022 in favore delle imprese “non energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. Tale bonus è riconosciuto sulle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022, in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.
Con il comma 3-ter si vincola la fruizione dei crediti di imposta al regime “de minimis”.
E’ introdotta una semplificazione per la fruizione del credito di imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e del credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese non gasivore di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 del D.L. n. 21/2022. In particolare, viene disposto che qualora l’impresa destinataria del contributo nei primi 2 trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. Sarà l’ARERA a definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
Credito d’imposta per gli autotrasportatori
Nella newsletter di domani sarà presente un’interessante approfondimento in materia.
Semplificazioni per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
Nella newsletter di domani sarà presente un’interessante approfondimento in materia.
Incremento delle rinnovabili per il settore agricolo
Nella newsletter di domani sarà presente un’interessante approfondimento in materia.
Proroga superbonus 110% per le unifamiliari
Nella newsletter di domani sarà presente un’interessante approfondimento in materia.
Cessione crediti fiscali relativi ai bonus edilizi
Nella newsletter di domani sarà presente un’interessante approfondimento in materia.
Nozione degli interventi di ristrutturazione edilizia
Nella newsletter di domani sarà presente un’interessante approfondimento in materia.
Rateizzazione degli importi iscritti a ruoli
Viene modificata la disciplina relativa alla rateizzazione delle cartelle esattoriali di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.
In particolare:
– viene innalzata a 120.000 euro (in luogo di 60.000 euro) la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, ossia senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà. Tale soglia si riferisce a ciascuna richiesta;
– viene aumentato da 5 a 8 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina il venir meno della dilazione accordata dall’agente della riscossione;
– viene stabilito che se si concretizza la decadenza, il carico non può essere rinnovato.
L’applicazione delle nuove disposizioni trova applicazione esclusivamente per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione.
La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Nella newsletter di domani sarà presente un’interessante approfondimento in materia.
Compensazione crediti Pa
E’ modificata la disciplina della compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della PA, introducendo la possibilità di compensazione anche ai crediti non prescritti, certi ed esigibili maturati per prestazioni professionali.
Le disposizioni si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Per procedere alla compensazione sarà necessario che il credito vantato verso la PA sia certificato dall’amministrazione interessata.
Credito di imposta beni immateriali 4.0
Viene elevata dal 20 al 50% la misura del credito di imposta per gli investimenti in beni in beni immateriali 4.0 (compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
Credito d’imposta formazione 4.0
L’articolo 21 rimodula la misura del bonus formazione 4.0.
Nello specifico, l’aliquota del credito d’imposta viene elevata dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, se le attività formative sono erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale.
Le disposizioni per l’applicazione della maggiorazione della misura del credito d’imposta sono state definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1° luglio 2022.
Per i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, semprechè non sussistano i requisiti richiesti per maggiorare le aliquote, le misure del credito d’imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese.
Per le grandi imprese l’aliquota agevolativa resta pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Bonus sale cinematografiche e settore musicale
Viene modificata la disciplina dei crediti d’imposta a favore delle sale cinematografiche e del settore musicale.
Fondo IPCEI
Viene incrementa la dotazione del fondo IPCEI di 150 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023 e di 150 milioni di euro per l’anno 2024.
Attrazione degli investimenti esteri
Viene disposta l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, finalizzato a favorire l’attrazione di investimenti esteri e la rilocalizzazione delle imprese (reshoring) in Italia.
È prevista anche la creazione, in via sperimentale, di uno “sportello unico” che accompagni e supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione dell’investimento.
Voucher fiere
Viene introdotto un buono del valore massimo di 10.000 euro a favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione fino al 31 dicembre 2022.
Il voucher, concesso in “de minimis”, avrà validità fino al 30 novembre 2022 e potrà essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.
È demandato ad un decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico la definizione delle disposizioni attuative.
Le risorse stanziate per la misura ammontano a 34 milioni di euro per l’anno 2022.
Misure a favore di imprese esportatrici
Viene previsto, fino al 31 dicembre 2022 e subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, che le disponibilità del Fondo Simest 394/1981 per l’internazionalizzazione possano essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei suddetti casi è ammesso, per un importo non superiore al 40% dell’intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto.
Le condizioni e modalità saranno stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di Simest, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande presentate.
Semplificazioni per investimenti strategici
Viene attribuito al Ministero dello Sviluppo economico il potere di adottare ogni atto o provvedimento necessario, in sostituzione dell’amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a 30 giorni, nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro.
L’esercizio dei poteri sostitutivi può essere richiesto anche dal soggetto proponente.
Nel caso in cui il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti, ovvero in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, i poteri sostitutivi possono essere esercitati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. L’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei ministri si concreta nell’individuazione dell’amministrazione, dell’ente, dell’organo o dell’ufficio, ovvero in alternativa nella nomina di uno o più commissari ad acta, ai quali esso attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.
Credito di imposta società benefit
Viene esteso il periodo di utilizzo del credito d’imposta per le società benefit di cui all’art. 38-ter, D.L. n. 34/2020, con l’eliminazione del riferimento all’anno 2021.
Viene disposto inoltre che le somme in conto residui di cui all’articolo 38-ter possono essere utilizzate, per l’importo di 1 milione di euro, per l’anno 2022.
Misure in materia di lavoro
Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale
Viene attribuito, per l’anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della NASpI o di un trattamento pensionistico, un’indennità una tantum pari a 550 euro. L’indennità:
– può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore;
– non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR;
– sarà erogata dall’INPS, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2022.
Bonus 200 euro
Viene prevista l’erogazione di una indennità una tantum pari a 200 euro in favore di:
– lavoratori dipendenti, non titolati di trattamenti pensionistici o di determinate prestazioni che hanno beneficiato, per almeno una mensilità nei primi quattro mesi del 2022, dell’esonero contributivo dello 0,8% di cui all’art. 1, comma 121 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022);
– titolari di trattamenti pensionistici, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, con un reddito personale per il 2021 non superiore a 35.000 euro e residenti in Italia;
– lavoratori domestici che hanno in essere uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022;
– coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni di NASPI e DIS-COLL;
– beneficiari nel 2022 dell’indennità di disoccupazione agricola riferita al 2021;
– titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;
– lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità conseguenti al Covid-19;
– lavoratori stagionali;
– lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e abbiano maturato un reddito non superiore a 35.000 euro nel 2021;
– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali;
– lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva;
– percettori del reddito di cittadinanza.
L’INPS con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 ha fornito tutte le istruzioni applicative per il riconoscimento di tale indennità.
Il decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022, in corso di conversione), all’articolo 36, prevede solo per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che ricevono la busta paga tramite NoiPA non devono presentare l’autodichiarazione ai fini dell’erogazione del bonus.
Indennità una tantum per lavoratori autonomi
All’articolo 33 si istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro, ai fini della concessione, per il 2022, di un’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.
Sarà un decreto interministeriale a definire i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità.
Reddito di cittadinanza
Vengono apportate modifiche in materia di condizioni per l’accesso e il mantenimento del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza.
In particolare, con il nuovo comma 9-ter dell’art. 4, D.L. n. 4/2019 viene stabilito che le offerte di lavoro congrue possono essere proposte ai beneficiari direttamente dai datori di lavoro privati.
L’eventuale mancata accettazione dell’offerta congrua da parte dei beneficiari deve essere comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l’impiego competente per territorio anche ai fini della decadenza del beneficio nel caso di mancata accettazione di almeno una di due offerte congrue ricevute o della prima offerta congrua ricevuta dopo aver beneficiato del reddito di cittadinanza per un periodo di 18 mesi.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dovranno essere definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell’offerta congrua.
Ulteriori disposizioni
Buoni pasto
Vengono apportate modifiche alla disciplina inerente i buoni pasto sostitutivi del servizio mense.
In particolare, si prevede che, fino al 31 dicembre 2022, per le nuove procedure di affidamento di questi servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, lo sconto incondizionato verso gli esercenti non può essere superiore al 5% del valore nominale del buon pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.
Buono trasporti
Viene prevista l’istituzione di un buono, a favore delle persone fisiche con reddito 2021 non superiore a 35.000 euro, per l’acquisto, entro la fine dell’anno, di un abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Il buono:
– sarà pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di 60 euro. Per la spesa non coperta dal bonus, si potrà fruire dell’ordinaria detrazione Irpef del 19% per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale fino all’importo di 250 euro;
– è personale e non cedibile, non costituisce reddito imponibile;
– non rileva ai fini dell’Isee.
È demandato ad un decreto interministeriale il compito di stabilire le modalità di presentazione delle domande di accesso al buono e quelle per la sua emissione.
Il buono è fruibile a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto e fino al 31 dicembre 2022.
Il beneficio è erogabile fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 79 milioni di euro per il 2022, di cui 1 milione è destinato alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio.
Fondo locazioni
E’ assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022 al fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11, legge n. 431/1998.
Disposizioni in materia di sport
Viene previsto che le risorse stanziate sul fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche dall’art. 14-bis, D.L. n. 41/2021, nonché dall’art. 10, c. 5, D.L. n. 73/ 2021, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano portate ad incremento, nell’ambito del medesimo bilancio, delle risorse provenienti dal fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui all’art. 1, comma 369, della legge n. 205/2017).
Il comma 1-bis, invece, proroga fino al 30 novembre 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Nello specifico, viene disposto che alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi delle disposizioni in materia di svolgimento delle competizioni sportive nella situazione di emergenza epidemiologica (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020) vengono prorogati fino al 30 novembre 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi già sospesi fino al mese di aprile 2022 dalla legge di bilancio per il 2022 (art. 1, c. 923, lett. a), b), c) e d), legge n. 234/2021) e successivamente al 31 luglio 2022 dall’art. 7, c. 3-bis, D.L. n. 17/2022.
Per effetto della disposizione, la sospensione riguarda:
– i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli a essi assimilati (articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973) operate in qualità di sostituti d’imposta, in scadenza dal 1° gennaio al 30 novembre 2022;
– i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi da gennaio a novembre 2022;
– i versamenti delle imposte sui redditi, in scadenza dal 10 gennaio al 30 novembre 2022;
– gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dal 1° gennaio al 30 novembre 2022.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare 3/2022, punto 2.1, ha chiarito che:
– la sospensione non riguarda i versamenti Irap, in quanto non si tratta di un’imposta sui redditi;
– la sospensione opera solamente per i versamenti in autoliquidazione, anche quelli oggetto di spontanea rateizzazione avviata nei termini delle scadenze ordinarie. Pertanto, non ne fruiscono né i versamenti dovuti a seguito di atti emessi dalla stessa agenzia o dall’Agenzia delle entrate Riscossione, anche se riferiti a importi oggetto di rateazione, né i versamenti delle somme da ravvedimento operato nel periodo oggetto di sospensione. Sono, invece, da considerarsi inclusi nella sospensione gli importi dovuti per effetto della rateizzazione dei versamenti oggetto delle precedenti sospensioni, trattandosi di versamenti in autoliquidazione che scadono nell’intervallo temporale interessato dalla sospensione.
I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.