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CREDITI DI IMPOSTA STABILITI DAL DECRETO AIUTI

20 Lug 2022

Credito d’imposta per gli autotrasportatori
Il decreto AIUTI riconosce in favore delle imprese che esercitano le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, un credito di imposta pari al 28% della spesa sostenuta, nel primo trimestre dell’anno 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio dell’attività, al netto dell’IVA.
E’ inoltre prevista l’abrogazione del credito di imposta istituito dall’art. 17, D.L. n. 21/2022.

Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio della pesca
Il decreto AIUTI estende il credito di imposta del 20% a favore delle imprese esercenti la pesca previsto dall’art. 18 del D.L. n. 21/2022 alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.
Le risorse stanziate per la misura ammontano a 23 milioni di euro per l’anno 2022.

Credito di imposta per le imprese gasivore per il primo trimestre 2022
Il decreto AIUTI riconosce alle imprese gasivore un credito di imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio con riferimento al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Accedono al credito di imposta, le imprese operanti in uno dei settori, classificati per codice ATECO, di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541. Ai fini dell’accesso al beneficio, le imprese devono aver consumato, nel primo trimestre solare del 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore a 0,25 GWh (ovvero 23.645,5 Smc, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

 

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