Semplificazioni per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
Molteplici le disposizioni dirette ad incentivare la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
In particolare:
– si attribuisce al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri funzioni di impulso, anche ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo statale, relativamente all’individuazione da parte delle Regioni, con proprie leggi, delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili (comma 1, lettera a), punto 1);
– viene modificata la lettera a) del comma 8 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. n. 199/2021 che qualifica aree idonee i siti degli impianti fotovoltaici già esistenti in cui sono eseguite modifiche sostanziali con l’aggiunta di sistemi di accumulo, elevando la capacità di tali sistemi da 3 a 8 MW (comma 1, lettera a), punto 2.1). Ai sensi dell’articolo 57, comma 2, detta disposizione si applica ai procedimenti nei quali, al 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri che, in via sostitutiva, dispone in ordine alla VIA di competenza statale. Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’articolo 30 del D.L. n. 77/2021, relativo agli interventi di costruzione di impianti a fonti rinnovabili realizzati in aree contermini, nell’ambito del cui procedimento autorizzatorio il Ministero della cultura si esprime con parere obbligatorio e non vincolante;
– si estende anche agli impianti di produzione di biometano la disposizione della lettera c-ter), del comma 8 dell’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021 che qualifica idonee, in assenza di vincoli, le aree agricole entro i 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, compresi i SIN, nonché le cave e le miniere; le aree interne o entro i 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti; le aree adiacenti entro 300 metri alla rete autostradale (comma 1, lettera a), punto 2.2);
– viene ampliato il perimetro delle aree considerate idonee ope legis per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Con la disposizione viene aggiunto all’elenco le aree che non ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici (D.lgs. n. 42/2004) né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II (Beni culturali) oppure dell’articolo 136 (aree e immobili di notevole interesse pubblico) del medesimo Codice. Viene precisato che la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 7 chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici (comma 1, lettera a), punto 2.3);
– le procedure autorizzative semplificate previste per aree idonee dal D.Lgs. 199/2021 vengono estese, se ricadenti in tali aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale (comma 1, lettera b);
– si assegna alla competente Direzione generale del ministero della Cultura il compito di stabilire criteri uniformi per la valutazione dei progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti (comma 2);
– viene introdotta una facilitazione per le strutture turistiche e termali che realizzano progetti di nuovi impianti fotovoltaici. Nello specifico, si prevede che, per un periodo di 24 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, sono realizzabili, con il regime amministrativo della DILA (dichiarazione inizio lavori asseverata), i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kw, ubicati all’interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati all’utilizzo dell’energia autoprodotta per i fabbisogni delle strutture, purché le aree siano collocate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Inoltre:
– viene stabilito che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei Ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA. Tali deliberazioni, nonché quelle adottate dal Consiglio dei Ministri in caso di amministrazioni dissenzienti, confluiscano nel procedimento autorizzatorio unico, che è concluso dall’Amministrazione competente successivamente; se la decisione del Consiglio dei Ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio, l’autorizzazione si intende rilasciata. Alle riunioni del Consiglio dei Ministri in esame partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, per esprimere la posizione dell’amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. (commi 1, 2 e 3);
– viene disposto che per la realizzazione di impianti diversi da quelli alimentati a biomassa, inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse (comma 3-bis);
– viene specificato che la Procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici fino a 20 MW localizzati in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento può anche riguardare la localizzazione in porzioni di cave;
– viene precisato che sono considerate aree idonee ex lege all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili anche le porzioni di cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate in condizioni di degrado ambientale non suscettibili di ulteriore sfruttamento (comma 3-quater);
– si prevede che anche per le cave in esercizio, e non solo per quelle dismesse, l’applicazione della Procedura abilitativa semplificata (Pas) per l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici delle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione (3-quinquies).
Inoltre, attraverso una modifica al Testo unico dell’Edilizia (articolo 15, comma 2), viene prorogata fino a 3 anni dal rilascio del permesso di costruire il termine entro cui devono essere iniziati i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati con il procedimento di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003.
Incremento delle rinnovabili per il settore agricolo
Il decreto Aiuti prevede che nell’applicazione degli orientamenti europei per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.
La disposizione si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul PNRR, e la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.