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BONUS FACCIATE: ATTENZIONE ALLO SCONTO IN FATTURA

26 Lug 2022

L’Agenzia delle Entrate la scorsa settimana ha precisato che una fattura per lavori agevolati dal bonus facciate, emessa senza l’indicazione dello sconto in fattura, non può essere integrata con una nota di variazione. Il documento fiscale è infatti valido perché contiene imponibile e Iva esatti.

Lo ha precisato con la Risposta 385 del 20 luglio 2022.

Il caso è stato posto da un’impresa che il 27 dicembre 2021 ha emesso erroneamente una fattura per bonus facciate senza applicare lo sconto del 90%. Il successivo 31 dicembre, il cliente ha pagato i lavori con bonifico parlante nella misura del 10% del prezzo pattuito, come prevede la legge in caso di opzione per lo sconto in fattura.

L’impresa ha quindi chiesto all’Agenzia se può sanare il documento fiscale e, di conseguenza, cedere il credito corrispondente allo sconto in fattura. L’impresa scarta l’ipotesi di emissione di una nota di credito e di una nuova fattura con data dicembre 2021, dietro pagamento di relative sanzioni per invio tardivo, perché il bonifico già eseguito dal suo cliente farebbe comunque riferimento a un’altra fattura, né ritiene possibile chiedere un nuovo pagamento perché sarebbe comunque datato 2022.

Il committente dei lavori, precisa l’impresa, avendo riscontrato l’errore in questione, non ha ancora inviato all’Agenzia delle Entrate la comunicazione con cui esprime la propria intenzione di fruire dell’agevolazione tramite riduzione del corrispettivo pattuito.

Le basi normative che regolano le detrazioni – risponde l’Agenzia – non offrono una via d’uscita che consenta di rimediare all’errore commesso.

Bonus facciate, aliquote e metodi di fruizione
Per inquadrare i fatti, l’Agenzia ricorda che la detrazione del 90% per il recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici è applicabile per le spese sostenute nel 2020 e 2021. L’agevolazione è stata ridotta al 60% per le spese sostenute nel 2022 dalla Legge di Bilancio 2022.
Il bonus facciate – prosegue l’Agenzia – è tra quelli per cui il beneficiario può optare, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura, sconto recuperato dall’esecutore dell’intervento in forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito a terzi. Il taglio sul prezzo non riduce l’imponibile Iva e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.

Nel caso di opzione dello sconto in fattura (o degli altri modi di fruizione dell’agevolazione alternativi alla detrazione ammessi), i beneficiari della riduzione d’imposta devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tale scelta.

La fattura errata non si può correggere
Tornando al caso in questione, l’Agenzia delle Entrate osserva che non si riscontrano le condizioni individuate dall’articolo 26 del decreto Iva per regolarizzare il documento fiscale originariamente emesso tramite una nota di variazione in diminuzione e una nuova fattura. Il documento in questione, infatti, è valido perché riporta l’esatto imponibile Iva, pari al prezzo pattuito, e la corrispondente imposta, calcolata sull’intero corrispettivo al lordo dello sconto.
Di conseguenza, precisa l’Agenzia, non avendo l’istante indicato l’ammontare della diminuzione concordata, l’opzione per il bonus facciate sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata.

Pertanto, il cliente dovrà rinunciare allo sconto in fattura, ma potrà recuperare il 10% delle spese sostenute nel 2021, corrispondente al bonifico “parlante” effettuato il 31 dicembre 2021 pari al 10% della fattura emessa in modo erroneo dall’istante il 27 dicembre 2021, tramite utilizzo diretto della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021.

“In altre parole – spiega l’Agenzia – il contribuente non può più beneficiare dello sconto in fattura e quel 10% versato nel 2021 potrà essere detratto direttamente dal committente in misura pari al 90% nella sua dichiarazione dei redditi”.

In alternativa il cliente può cedere il bonus visto che non ha comunicato all’Agenzia delle entrate l’opzione per lo sconto in fattura. Il residuo 90% del corrispettivo indicato nella fattura, se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 nella misura del 60% (articolo 1, comma 219, Legge 160/2019) oppure ceduto a terzi, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito.

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