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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LUCA ZAIA HA FIRMATO UN’ORDINANZA SOSTITUTIVA DELLA N. 44 DI DOMENICA 03/05/2020

 

05 Mag 2020

In via del tutto irrituale, ed esclusivamente per introdurre un elemento di assoluta semplificazione e chiarezza, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia lunedì             04/05/2020, non ha firmato un’ordinanza aggiuntiva alla nr. 44 di domenica, bensì una nuova ordinanza sostitutiva, che ne replica i contenuti, ne ricomprende tutti gli articoli e vi aggiunge delle misure.

 

Pertanto l’ordinanza nr. 44 del giorno 3 maggio 2020 è da considerarsi revocata.

 

Nuove misure per il ritiro del cibo d’asporto, i cantieri che non possono avere la mensa aziendale, l’accesso in imprese e magazzini per le sanificazioni, l’addestramento degli animali. Sono alcuni dei punti per la Fase 2 in Veneto che il governatore Luca Zaia ha chiarito, o introdotto ex novo, con la nuova ordinanza firmata lunedì sera, che sostituisce la n.44 del 03/05/2020.

 

Anche questa è valida fino al 17 maggio. Tra i punti di rilievo, la possibilità per i cantieri che non hanno mensa aziendale di potersi servire per il pranzo in ristoranti vicini, previa convenzione, in modalità da asporto e garantendo le misure di sicurezza per la consegna.

 

Un altro punto consente l’accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione. Il ritiro del cibo da asporto presso take away, alimentari, pasticcerie potrà avvenire anche senza prenotazione telefonica o on line (in linea con il Dpcm).

 

Infine è consentito anche l’allenamento e l’addestramento degli animali negli specifici centri. Un altro elemento di novità nell’ordinanza, riguarda la possibilità per strutture ricettive il cui esercizio è sospeso, di dare ospitalità ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all’emergenza.

 

Infine, per gli spostamenti (già autorizzati) verso le seconde case e altri beni mobili, il nuovo provvedimento estende questa facoltà anche ai proprietari di velivoli, veicoli d’epoca o da competizione, per la manutenzione; lo spostamento può essere effettuato dal proprietario o locatore anche con i conviventi.

 

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