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CURA ITALIA: AMPLIATI I BENEFICIARI DELLA SOSPENSIONE PER RATE MUTUI PRIMA CASA

 

 

05 Mag 2020

Con comunicato stampa del 30 aprile 2020 il MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che, con la conversione del Decreto Cura Italia in legge n. 27 del 24 aprile                     2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 Serie Generale, è stata ampliata la platea dei beneficiari della sospensione della rata dei mutui prima casa.

Con lo stesso comunicato rende disponibile il nuovo modulo necessario alla richiesta di sospensione.

La richiesta, ai sensi dell’articolo 54 del Cura Italia modificato nell’iter di conversione della legge, potrà essere presentata per:

– mutui di importo fino a 400.000 euro (inizialmente la soglia massima era fissata a 250.000 euro);

– mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto prima casa istituito con l’art. 1 comma 48 lett. c) della Legge n.             147/2013.

Si ricorda che il Fondo di cui sopra, recentemente rifinanziato con il “Decreto Crescita” prevede in tempi non Covid la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell’importo massimo di 250 mila euro, per l’acquisto di immobili o l’acquisto e ristrutturazione, purché volte all’accrescimento dell’efficienza energetica, di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale.

I beneficiari del fondo sono in priorità “giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.”

Stando all’articolo 54 della Legge Cura Italia potranno invece avvalersi della sospensione dei mutui non solo tali beneficiari ma anche:

– lavoratori autonomi,

– liberi professionisti,

che autocertifichino di aver registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre, un calo superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre             2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per i provvedimenti Covid. Per la presentazione della domanda non è richiesto allegare il modulo ISEE.

Si precisa inoltre che nell’iter di conversione del Cura Italia è stato inserito anche l’art. 54 ter riguardante la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa ed in particolare per 6 mesi, dalla data di approvazione della legge Cura Italia, sono sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

 

 

 

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