Lo Scorso 19 agosto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Semplificazioni, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, in vigore dal giorno successivo.
Con il provvedimento in oggetto è stato ridisegnato il calendario fiscale e sono state prorogate alcune scadenze di fine giugno:
• la presentazione della Dichiarazione Imu slitta al 31 dicembre 2022,
• la Dichiarazione imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021, il cui termine di presentazione fissato al 30 giugno viene differito al 30 settembre 2022.
Vengono inoltre previste diverse misure di semplificazione:
• imposta di bollo fatture elettroniche: al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
o per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5.000 euro (in luogo di 250 euro);
o per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a a 5.000 euro (in luogo di 250 euro),
• viene semplificata la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale,
• semplificata la procedura di erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi, ovvero all’articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernente l’imposta sulle successioni e donazioni, viene inserito il nuovo comma 6-bis che stabilisce che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle entrate,
• Il Caf o il professionista non saranno più obbligati a conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie,
• semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato,
• ampliati i casi di esonero dalla presentazione dell’esterometro: i soggetti passivi devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ad esclusione di:
– quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale,
– quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche,
– nonche’ quelle, purche’ di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022:
* la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
* la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.».
e tanto altro ancora.