La soglia di esenzione da tassazione per beni e servizi forniti dall’azienda al dipendente passa a 600 euro invece che 258,23 come ordinariamente previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR.
Il Decreto Aiuti bis (Decreto legge 115/2022) in vigore dal 10 agosto 2022, all’art. 12.
La novità, dettata dal forte impatto economico del caro energia e dall’impennata dell’inflazione, arriva a sorpresa dopo che si era tornati dal 1 gennaio 2022 alla soglia ordinaria, solo per qualche mese.
Si ricorda infatti che per il 2020 e 2021 era in vigore invece il raddoppio dell’importo per l’esenzione fiscale dei fringe benefits.
L’innalzamento della soglia non è la sola novità. Il DL 115 infatti specifica anche che nella franchigia dei 600 euro possono trovare posto erogazioni liberali dei datori di lavoro a sostegno delle spese per utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Aggiungendo l’importo di 200 euro di bonus benzina si raggiunge il totale erogabile esente IRPEF di 800 euro.
E’ probabile l’emanazione di una circolare di istruzioni dell’Agenzia, come per il bonus benzina (circ 27 del 14 luglio 2022).
Cosa sono i fringe benefits
Vale forse la pena ricordare che costituiscono “fringe benefits” le erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi (auto aziendale, cellulare, nido aziendale) o anche buoni/voucher rappresentativi (ad esempio: buoni carburante o buoni spesa) che l’azienda decide di assicurare ai dipendenti come premio ad personam e incentivo alla fidelizzazione.
Quando il valore di tali beni o servizi è superiore a € 258,23, i fringe benefits partecipano interamente al reddito del lavoratore.
Per verificare se il valore è non superiore complessivamente, nel periodo d’imposta, a € 258,23, occorre fare riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito.
Diversamente dal welfare aziendale e dai premi di produttività ammessi al regime agevolato art 51 comma 2, il fringe benefit:
• non deve necessariamente essere riconosciuto alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro e
• non è necessario che il riconoscimento venga effettuato in occasione di festività o ricorrenze.