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BONUS EDILIZI: CESSIONE DEI CREDITI E SCONTO IN FATTURA

07 Set 2022

L’Agenzia delle Entrate, dopo le indicazioni fornite dalla Circ. n. 23/E sui controlli che gli acquirenti dei crediti relativi ai bonus edilizi devono effettuare al fine di evitare di essere chiamati a rispondere quali soggetti responsabili in solido, ha messo in “pista” un vero e proprio piano di azione preventivo per scongiurare il rischio di possibili frodi.

L’attività di controllo è pienamente legittima e rientra nei poteri propri dell’Agenzia delle Entrate, ma si avverte sempre di più la “pressione” con il presunto intento di disincentivare il ricorso alle agevolazioni fiscali nell’edilizia. Ciò soprattutto se le modalità di fruizione dei bonus consistono nella cessione del credito o nella concessione dello sconto in fattura.

Secondo la convenzione siglata tra il Ministero dell’Economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate, che fissa gli obiettivi per le verifiche preventive contro il rischio di frodi, il 60% del valore complessivo delle agevolazioni per il risparmio energetico, ristrutturazioni, messa in sicurezza degli edifici sarà oggetto di controlli da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

I controlli del Fisco sono però destinati a crescere e secondo la predetta convenzione toccheranno quota del 70% nel 2023 ed ancora l’80% nell’anno 2024. Lo schema di convenzione suddivide i controlli preventivi nelle tre seguenti e distinte fasi:
• arrivo nella piattaforma informatica delle comunicazioni inviate dai contribuenti con i controlli di coerenza interna e completezza dei dati presenti nella comunicazione;
• verifiche preventive basate su indicatori di rischio predefiniti entro 5 giorni dalla comunicazione, in base alle quali sono individuate e sospese per 30 giorni le comunicazioni che presentano profili di anomalia;
• verifica approfondita delle comunicazioni sospese, con eventuale annullamento di quelle rispetto alle quali vengono confermati i profili di anomalia.
In base allo schema di convenzione saranno circa 60.000 i contribuenti che saranno sottoposti ai controlli, anche se lo stesso schema osserva che devono in ogni caso essere ridotte le conflittualità con i contribuenti migliorando la sostenibilità in giudizio degli accertamenti effettuati.

In buona sostanza, secondo tali indicazioni, gli accertamenti e l’emissione dei conseguenti atti di recupero devono essere ragionevolmente fondati su argomentazioni poste a sostegno della pretesa tributaria con una ragionevole possibilità di successo nell’ipotesi di contenzioso tributario.

Sussiste però il concreto rischio, come già detto, che alcuni contribuenti “intimoriti” dall’inasprimento dell’attività di controllo, pur intendendo effettuare interventi edilizi legittimi, cioè nell’osservanza delle disposizioni tributarie, rinuncino preventivamente a fruire dei bonus. Ciò al fine di evitare di affrontare lunghi contenziosi con il Fisco il cui esito è sempre incerto.

Si porrà poi lo stesso tema che è stato affrontato con riferimento agli atti di recupero relativi ai crediti di imposta relativi alle spese di ricerca e sviluppo. Ci si deve domandare, con riferimento ai bonus edilizi, fino a che punto l’Agenzia delle Entrate possa esercitare l’attività di controllo il cui esito è strettamente collegato a profili tecnici degli interventi di efficientamento energetico senza chiedere un parere preventivo all’Enea.

Il tema è stato affrontato per le spese di ricerca e sviluppo dalla giurisprudenza di merito che sta assumendo una posizione favorevole ai contribuenti ritenendo come sia obbligatoria la richiesta di parere dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla natura delle predette spese, al MISE.

E dunque probabile che la soluzione sarà la stessa per i bonus energetici, ma la vicenda determinerà, ragionevolmente, un incremento del contenzioso tributario.

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