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VARIAZIONE DEL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO (TUR)

13 Set 2022

Il tasso ufficiale di riferimento (TUR) è aumentato dallo 0,50% (misura in vigore dal 27 luglio 2022) all’1,25% a decorrere da domani.
Tale aumento, deciso dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, come risulta dal Comunicato stampa dell’8 settembre 2022, fa seguito al precedente aumento intervenuto dal 27 luglio scorso che ha portato la misura del TUR dallo 0,00% allo 0,50%.

NOVITA’:

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, con Comunicato stampa dell’8 settembre 2022, ha deliberato l’aumento del tasso ufficiale di riferimento (TUR) di 75 punti base.
Pertanto, a decorrere da domani, il tasso ufficiale di riferimento passa dallo 0,50% (misura in vigore dal 27 luglio al 13 settembre 2022) all’1,25%.

Questo nuovo incremento del tasso ufficiale di riferimento (TUR) è stato disposto a distanza di poche settimane dal precedente aumento intervenuto dal 27 luglio scorso con il quale era stata innalzata la misura del TUR dallo 0,00% allo 0,50%.

EFFETTI DELL’INCREMENTO DEL TUR
L’incremento del TUR da parte della BCE, che da domani passa dallo 0,50% all’1,25%, produrrà alcuni importanti effetti per datori di lavoro e dipendenti.
Fringe benefit prestiti ai dipendenti
L’aumento del TUR impatta sul valore del benefit conseguente alla concessione di forme di finanziamento ai lavoratori da parte dei datori di lavoro.
A tali fini, l’art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR dispone che, in caso di concessione di prestiti, il valore del benefit sia determinato in via forfettaria assumendo il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolati al TUR vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolati al tasso di interesse (eventualmente) applicato al dipendente.

N.B.

Il benefit così quantificato è soggetto al limite di esenzione stabilito dall’art. 51, comma 3 del TUIR. Tale disposizione prevede che, in caso di superamento del predetto limite, fissato in euro 258,23 su base annua, anche per il concorso di eventuali ulteriori benefit concessi al lavoratore, l’intero valore concorre alla formazione del reddito imponibile con conseguente assoggettamento (previdenziale e fiscale). Limitatamente al periodo d’imposta 2022, il DL n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis) ha introdotto un regime fiscale in deroga a quanto previsto dal comma 3, art. 51 del TUIR. Nello specifico, il limite di esenzione è fissato in euro 600,00 non solo per i fringe benefit ma anche per le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. È, inoltre, previsto che, qualora il valore del fringe benefit superi il predetto limite di 600,00 euro, vada assoggettata esclusivamente l’eccedenza rispetto a tale limite e non, dunque, l’intero valore.

Sanzioni per tardato versamento di contributi e premi
Un’ulteriore conseguenza connessa all’aumento del TUR, a partire da domani, risulta essere l’incremento di 0,75 punti percentuali delle sanzioni per il tardivo versamento di premi e contributi e degli interessi di dilazione e di differimento. Tale incremento sarà oggetto di specifica circolare da parte degli Istituti interessati (INPS e INAIL).

Le indicazioni dell’Inps
A seguito dell’aumento di 75 punti base del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR), deliberato dalla Banca Centrale Europea, con decorrenza domani, l’INPS, con la Circolare n. 100 del 12 settembre 2022 comunica la variazione del tasso di interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

 

 

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