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PROROGATA LA DISCIPLINA DELL’INVERSIONE CONTABILE

13 Set 2022

L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge) inerente all’assolvimento degli obblighi di pagamento dell’IVA, per talune fattispecie è prorogata al 31 dicembre 2026.
A prevederlo è l’articolo 22 del Decreto Semplificazioni, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea, che mira a contrastare le frodi in materia di IVA.
L’adempimento dell’imposta secondo il meccanismo dell’inversione contabile comporta che gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.
Nella pratica, brevemente, le cessioni e le prestazioni sono imponibili, ma l’IVA si rende applicabile mediante la seguente procedura:
• la fattura viene emessa dal cedente/prestatore, ma senza addebito d’imposta e con l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione dell’articolo 17, commi 5 e 6 DPR n. 633/1972 (che disciplina appunto la procedura in esame);
• successivamente, la fattura deve essere integrata dall’acquirente con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro delle fatture o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
• ai fini della detrazione, è annotata anche nel registro degli acquisti.
Con la fattura elettronica, l’acquirente:
• riceve una fattura riportante la natura con i codici da N6.1 a N6.9, a seconda del tipo di operazione;
• per l’integrazione della stessa si predispone un altro documento elettronico integrativo (codice tipo TD16), da inviare allo SdI e da allegare al file della fattura elettronica, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa (circ. AdE 17 giugno 2019, n. 14/E; ris. 10 aprile 2017, n. 46/E).
Il meccanismo del “reverse charge” è volto a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta che il cedente non provvede a versare all’erario.

In particolare, per le operazioni indicate nell’articolo 199 della Direttiva 2006/112/CE (che disciplina il sistema comune dell’IVA in Europa), l’applicazione dell’inversione contabile può essere adottata dagli Stati membri senza la necessità di un’autorizzazione preventiva, essendo sufficiente una semplice comunicazione al Comitato IVA di cui all’articolo 398 della stessa Direttiva.

Il successivo articolo 199-bis della Direttiva stessa, ha stabilito una serie di nuove fattispecie rispetto alle quali, per finalità antifrode, gli Stati membri possono decidere di applicare il meccanismo dell’inversione contabile informando previamente il Comitato IVA. La norma comunitaria consente agli Stati membri di introdurre il meccanismo dell’inversione contabile avvalendosi di una procedura semplificata (senza richiedere l’autorizzazione da parte del Consiglio UE, previa proposta della Commissione), ovvero con la comunicazione al Comitato IVA dell’adozione della deroga.

Gli Stati devono altresì fornire informazioni relative all’ambito di applicazione della misura e al tipo e alle caratteristiche della frode, la descrizione delle misure di accompagnamento, inclusi gli obblighi di comunicazione applicabili ai soggetti passivi e qualsiasi misura di controllo.
L’articolo 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) riporta le categorie di beni e servizi per le quali l’Italia ha inteso far uso della deroga, cioè:
• le cessioni di telefoni cellulari (apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative), con esclusione dei componenti e accessori per i telefoni cellulari;
• le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; da questa categoria vanno esclusi i computer quali beni completi e i loro accessori;
• le cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop;
• i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili (articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE);
• i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
• le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
In precedenza, l’articolo 199-bis, consentiva l’applicazione del meccanismo di inversione contabile cd. facoltativa fino al 31 dicembre 2018. A seguito di modifiche della Direttiva UE 2018/1695 del 6 novembre 2018, il termine per l’applicazione facoltativa del reverse charge fu prorogato al 30 giugno 2022.

L’articolo 199-bis è stato recentemente modificato dalla direttiva 3 giugno 2022, n. 2022/890/UE. Essa ha prorogato al 31 dicembre 2026 il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

L’articolo 22 in commento, in coerenza con i nuovi termini fissati in sede UE, modifica il richiamato comma 8 dell’articolo 17, per coordinare il termine ivi previsto con quello dell’articolo 199-bis, come novellato.

Pertanto, l’applicazione facoltativa del meccanismo del reverse charge nei predetti settori, è prorogata al 31 dicembre 2026, come anticipato in premessa.

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