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ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI UNDER 35: LE ISTRUZIONI AGGIORNATE

06 Mag 2020

Con la circolare 57 del 28 aprile l’INPS ha aggiornato le istruzioni sull’esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate negli anni 2019 e 2020, di giovani fino a trentacinque anni di età, alla luce delle modifiche apportate con la Legge di Stabilità 2020.

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, infatti l’articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto che, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate nelle annualità 2019 e 2020, di lavoratori fino a trentacinque anni di età, (operai impiegati e quadri) si applica l’esonero dal 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi (nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile). Non sono agevolabili assunzioni di dirigenti, lavoratori domestici, apprendisti e intermittenti.

Lo sgravio, nello specifico, opera per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri e che può essere riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati. Restano esclusi dal beneficio:

  • i rapporti di apprendistato;
  • i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, l’agevolazione può essere riconosciuta, per l’eventuale periodo residuo, ad altri datori di lavoro che assumano lo stesso soggetto.

Va sottolineato che a partire dell’annualità 2021, invece, il limite anagrafico per accedere tornerà a trenta anni di età, come previsto dalla norma originaria (l. 205 2017).

L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100 % dei contributi per le assunzioni entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio che riguardino giovani che, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato, sempre entro il limite dei 3.000 euro annui.

Attenzione:

  • ai fini del diritto alla fruizione dell’agevolazione, è necessario che il lavoratore assunto non abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato
  • sono esclusi i datori di lavoro domestico

La circolare specifica che dal flusso Uniemens di aprile 2020 e fino al mese di giugno 2020 i datori di lavoro che hanno effettuato, negli anni 2019 e 2020, nuove assunzioni di lavoratori fino a 35 anni di età e con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e che hanno diritto al bonus under 35 possono portare in esposizione gli sgravi contributivi relativi agli arretrati. Pertanto si potranno recuperare i periodi da gennaio 2019 fino al mese in cui viene effettuato il recupero e quelli relativi al mese corrente.

Viene infine anche chiarita la compatibilità di questa agevolazione con altri sgravi contributivi:

  • compatibile con l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale;
  • compatibile con l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI (legge n. 92/2012)
  • incentivo “Occupazione sviluppo sud”: può essere fruito per lo stesso lavoratore ma non contestualmente
  • compatibile con gli incentivi “occupazione NEET” e “IO LAVORO”.

 

Il nostro ufficio paghe è a Vostra disposizione per fornire qualsiasi chiarimento in merito a quanto sopraesposto.

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