La scorsa settimana è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022.
Tra le diverse novità ce n’è una importante per il superbonus.
In particolare è stata integrata la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia.
Ricordiamo che dalla originaria introduzione dell’art 121 del DL 34/2020, il comma 6 ha stabilito che, qualora sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione.
La novità appunto consiste nello specificare che la responsabilità in solido scatta “in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave”.
Inoltre, si stabilisce che la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” riguarda esclusivamente i crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’art 119 e di cui all’art121, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020.
In una circolare dello scorso giugno l’Agenzia delle Entrate aveva spiegato che il cessionario è solidalmente responsabile, in caso di acquisto di crediti, quando ometta «il ricorso alla specifica diligenza richiesta».
La conversione Dl Aiuti bis aggiunge che la responsabilità solidale si consolida solo nelle ipotesi di dolo o colpa grave e restano pertanto centrali i sei indici di rischio, individuati dalle Entrate, misuratori della diligenza.
Le norme sono entrate in vigore il 22 settembre.