È un periodo di grandi novità per la normativa antincendio. Sono stati emanati, infatti, ben tre decreti dal Ministero dell’Interno riguardanti i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza ed i requisiti degli addetti al servizio antincendio (ASA), nonché sul controllo e manutenzione degli impianti, attrezzature e sistemi antincendio. In particolare, il decreto 2 Settembre 2021 ha effetti molto importanti nella gestione di ogni azienda: a partire dal 4 ottobre 2022, gli addetti antincendio di qualunque tipologia di attività, anche per un ufficio identificato dalla previgente normativa a rischio basso, devono svolgere una formazione che preveda la parte pratica, che prima era richiesta esclusivamente per le attività a rischio medio ed elevato. Quali sono gli altri adempimenti per le imprese?
Il decreto relativo alla manutenzione e controllo degli impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio è entrato in vigore il 25 settembre 2022, ma solo parzialmente.
D.M. 1° Settembre 2021: manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi antincendio
La normativa prevede che ogni dispositivo di protezione antincendio rispetti i requisiti cogenti della normativa tecnica di riferimento, nazionale o internazionale, o del manuale d’uso e manutenzione per quanto riguarda la tipologia di controlli e la loro periodicità.
Il datore di lavoro si può affidare, per tali attività manutentive, alle indicazioni delle norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, seppur non obbligatorie, ma che gli garantiscono una presunzione di conformità. Può inoltre attuare gli interventi attraverso il modello organizzativo di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro (ex art. 30, D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.).
Le attività di controllo e di manutenzione effettuate devono essere dettagliate nel relativo registro delle manutenzioni, obbligatorio in qualunque azienda.
A svolgere tali attività possono essere esclusivamente dei tecnici manutentori qualificati. Per la certificazione delle competenze è necessario possedere dei requisiti tecnico-professionali anche derivanti dalla frequentazione di corsi di formazione tecnico-pratici. La parte di normativa che parzialmente è stata rinviata al 25 settembre 2023, riguarda proprio la qualificazione dei tecnici, i requisiti dei docenti formatori, le caratteristiche dei corsi di formazione, le conoscenze, abilità e competenze da acquisire.
Oltre ai controlli svolti dai tecnici qualificati, tra una verifica e l’altra, si deve prevedere e realizzare una sorveglianza da parte dei lavoratori presenti nei luoghi di lavoro ove sono ubicati gli impianti, attrezzature e sistemi antincendio. Tali lavoratori devono verificare visivamente, in base alle istruzioni e una idonea lista di controllo (check list) ricevute, se le dotazioni siano nelle loro normali condizioni di funzionalità e non abbiano subito danni materiali evidenti.
D.M. 2 Settembre 2021: criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza
Il secondo decreto è enttrato in vigore il 4 ottobre 2022 e prevede importanti indicazioni sui criteri di sicurezza antincendio. Tali disposizioni si applicano integralmente in tutti i luoghi di lavoro, ad eccezione dei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV, D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.) e degli stabilimenti con pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (D. Lgs. n.105/15) per i quali si attuano esclusivamente le disposizioni relative ai requisiti formativi degli addetti al servizio antincendio.
Il datore di lavoro di qualunque tipologia di azienda ha l’obbligo di valutare i fattori di rischio incendio della propria attività e di prevedere le misure di gestione della sicurezza antincendio sia durante l’esercizio ordinario di tale attività, sia nel caso in cui si manifesti una emergenza.
La gestione della sicurezza antincendio durante l’esercizio ordinario è garantita prevedendo adeguata informazione e formazione rivolta ai lavoratori ed eventuali terzi presenti, nonché attraverso le prove di evacuazione, ove prescritte dalla normativa. La gestione della sicurezza in emergenza è attuata, in generale, con l’adozione di misure organizzative e gestionali previste in caso di incendio riportate nel documento di valutazione dei rischi e, nei luoghi di lavoro indicati dallo stesso decreto ministeriale, anche attraverso l’elaborazione di un piano di emergenza. La gestione della sicurezza in emergenza deve inoltre tenere conto, non solo dei lavoratori presenti e delle loro caratteristiche, ma anche delle necessità di persone con esigenze particolari che siano comunque presenti nei luoghi di lavoro, quali anziani, lavoratrici in stato di gravidanza, disabili, bambini, comprese le modalità di una efficace diffusione dell’allarme.
L’informazione e la formazione sono forniti a tutti i lavoratori al momento dell’assunzione ed in caso di mutamenti della situazione dei luoghi ove viene prestata l’attività e devono riguardare i rischi di incendio e le relative misure di prevenzione, in base ai fattori di rischio presenti. Adeguate informazioni in merito alle misure adottate ed alle procedure di evacuazione devono anche essere fornite agli addetti alla manutenzione ed agli appaltatori. Nei luoghi di lavoro di dimensioni ridotte, l’adempimento all’informazione è assolto con l’apposizione delle planimetrie con le vie d’esodo e istruzioni sintetiche di evacuazione.
Il decreto prevede l’obbligatorietà della redazione del piano di emergenza nei luoghi di lavoro:
– ove siano occupati almeno dieci lavoratori;
– aperti al pubblico con la presenza contemporanea di oltre cinquanta persone (indipendentemente dal punto precedente);
– elencati tra le attività soggette ai controlli dei VV.F. (Allegato I, D.P.R. n. 151/2011).
Nel piano di emergenza devono essere specificate le misure adottate sia in esercizio che in emergenza ed anche i nominativi degli addetti antincendio. Devono essere descritti i luoghi di lavoro e le vie d’esodo, le modalità di rilevazione e diffusione dell’allarme, il numero e caratteristiche delle persone presenti, compresi lavoratori soggetti a rischi particolari e prevedere sintetiche e chiare istruzioni di evacuazione e comprendere anche le planimetrie dei locali con l’ubicazione dei sistemi antincendio. Si prevede inoltre il coordinamento con i piani di emergenza di luoghi di lavoro ubicati nel medesimo edificio, ma facenti capo a datori di lavoro differenti.
Nei luoghi ove è disposta la redazione del piano di emergenza, è obbligatorio anche svolgere con cadenza almeno annuale una prova di evacuazione, di cui evidenziarne l’esito in un verbale. A tale esercitazione devono partecipare tutti i lavoratori, salvo il caso in cui svolgano un’attività essenziale al mantenimento in sicurezza dei luoghi di lavoro, ed anche possibilmente le altre persone presenti. Anche in questo caso, per le aziende di piccole dimensioni sono previste metodologie applicative semplificate.
La periodicità della prova può essere inferiore all’anno per le attività ove siano presenti specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi e la prova deve essere ripetuta nel caso l’esito dell’esercitazione abbia evidenziato delle carenze gestionali, organizzative, di dotazioni o nel caso vi siano modifiche essenziali nel numero di presenti o del sistema di esodo.
D.M. 2 Settembre 2021: requisiti degli addetti al servizio antincendio
Il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare e formare gli addetti alla gestione delle emergenze incendio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
In merito al denominato “servizio di prevenzione e protezione antincendio” introdotto dall’art. 46, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., sempre nel secondo decreto ministeriale, vengono stabiliti sia i requisiti formativi di tali addetti alla gestione emergenza incendio, denominati addetti al servizio antincendio (ASA), che i requisiti dei loro docenti.
Il decreto ha effetti molto importanti nella gestione di ogni azienda: infatti, a partire dall’entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2022), gli addetti antincendio di qualunque tipologia di attività (anche per un ufficio identificato dalla previgente normativa a rischio basso) devono svolgere una formazione che preveda la parte pratica, che prima era richiesta esclusivamente per le attività a rischio medio ed elevato.
Anche in questo caso però vi è una entrata in vigore soft, in quanto i corsi svolti o, comunque, programmati prima dell’entrata in vigore del decreto e svolti entro 6 mesi (per cui entro il 3 aprile 2023) potranno essere gestiti con la vecchia disciplina e quindi per le aziende a rischio basso, senza prova pratica.
Inoltre, si rammenta al riguardo, che per tutti gli addetti antincendio formati sin dalle prime disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. era previsto anche un aggiornamento, ma la normativa non aveva mai indicato con precisione la loro periodicità e, prima della circolare del 2011 del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, neanche la durata. Questo decreto mette chiarezza sulla periodicità quinquennale e sulla durata dei corsi differenziati a seconda dei rischi aziendali.
Oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a svolgere i corsi, possono essere docenti esterni, oppure lo stesso datore di lavoro o lavoratori con determinati requisiti (riferimenti all’art. 6 e all’Allegato V del nuovo D.M. 02/09/2022).
Le tipologie di corsi di formazione e aggiornamento sono suddivise in base al livello di rischio presente nei luoghi di lavoro.
– Livello 1: attività non esposte nei livelli successivi e dove, comunque siano presenti sostanze o condizioni con scarse possibilità di sviluppo di focolai o in cui sussistano basse probabilità di propagazione delle fiamme.
Corso di formazione: 4 ore di cui 2 di esercitazioni pratiche, compreso di verifica apprendimento.
Corso di aggiornamento: 2 ore di esercitazioni pratiche.
– Livello 2: luoghi di lavoro ove si svolgano attività soggette al controllo dei VV.F. (Allegato I, D.P.R. n. 151/2011) se non di livello 3, cantieri temporanei e mobili con impiego di sostanze infiammabili e uso di fiamme libere non interamente all’aperto.
Corso di formazione: 8 ore di cui 3 di esercitazioni pratiche, compreso di verifica apprendimento.
Corso di aggiornamento: 5 ore di cui 3 di esercitazioni pratiche.
– Livello 3: sono le aziende a rischio più elevato (centrali termoelettriche, attività commerciali ed espositive con superfici aperte al pubblico superiore a 10.000 mq, uffici con oltre 1.000 persone presenti,…). L’elenco completo è ritrovabile all’Allegato III, del nuovo D.M.02/09/2021, punto 3.2.2
Corso di formazione: 16 ore di cui 4 di esercitazioni pratiche, compreso di verifica apprendimento.
Corso di aggiornamento: 8 ore di cui 3 di esercitazioni pratiche.
Per gli addetti antincendio di alcune attività del livello 2 e tutte le attività di livello 3 è inoltre prevista l’idoneità tecnica obbligatoria. L’elenco completo è ritrovabile all’Allegato IV, del nuovo D.M.02/09/2021, punto 4.1.
Il datore di lavoro può comunque richiedere tale idoneità anche per i propri addetti svolgenti attività nei luoghi di lavoro non rientranti nell’elenco stabilito dal decreto.
Per coloro che hanno effettuato corsi di formazione antecedentemente al 4 ottobre 2017, cioè 5 anni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento con i nuovi contenuti e prova pratica è stabilito al 4 marzo 2023, 6 mesi dopo l’entrata in vigore di tali disposizioni.