La scorsa settimana è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro, il decreto 327/2022, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che conferma nella misura dell’11,50%, anche per l’anno 2022, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili.
L’agevolazione è stata istituita dall’articolo 29 del Dl 244/1995. Per i dettagli ai fini della trasmissione delle istanze si attende la circolare INPS.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura appunto del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziali, e per quelli a cui si applicano agevolazioni ad altro titolo. In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d’orario.
La riduzione è applicabile anche con riferimento al contributo dell’1,40% dovuto sui rapporti a tempo determinato, nonché all’eventuale maggiorazione dello 0,50% in caso di rinnovo.
Non è più applicabile invece ai premi assicurativi Inail.
Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:
• nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e
• nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305,
• nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse:
• le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed
• altri lavori simili,
contraddistinti dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.
Il beneficio, come sempre in materia di sgravi contributivi, è applicabile solo in presenza di:
1. regolarità contributiva attestata dal Durc;
2. rispetto delle ulteriori norme e degli accordi e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
3. assenza di condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
Si attende ora dall’Inps l’indicazione sulla scadenze
• per l’invio della domanda e
• per l’esposizione dello sgravio nei flussi Uniemens.