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CREDITO DI IMPOSTA BOTTEGHE E NEGOZI:

UTILIZZABILE ANCHE PER SPESE CONDOMINIALI

 

 

12 Mag 2020

Con circolare n 11 del 6 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti in merito alle norme dei decreti emanati in stato di urgenza ed emergenza da covid 19. Per quanto riguarda il credito d’imposta per botteghe e negozi l’agenzia ha detto che le spese di condominio relative ai locali commerciali C1 se non imputate in contratto separatamente rispetto     all’importo del canone di locazione rientrano nel conteggio dello stesso credito.

Ricordiamo che il Decreto Cura Italia convertito in legge n.27 del 24 aprile 2020 ha previsto questo beneficio all’art 65 per i titolari di contratti di locazioni di “negozi e botteghe”

Il credito spetta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione purché relativo agli immobili rientranti nella categoria C1.

Gli immobili rientranti nella categoria C1 sono in generale quelli per cui è riconosciuta la destinazione commerciale e in particolare, quelli utilizzati per un commercio diretto, per condurre affari e per esercitare la vendita al pubblico.

In merito all’utilizzo di ordine pratico del credito d’imposta si è espressa invece la risoluzione n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate.

 

Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate ha precisato:

  • la rilevanza del pagamento del canone di locazione dell’immobile per l’accesso all’agevolazione;
  • l’esclusione dal credito d’imposta per:

– contratti di locazione di immobili accatastati in categorie diverse dalla C/1 anche se aventi destinazione commerciale;

– gli immobili utilizzati nell’ambito di un contratto di affitto d’azienda/ramo d’azienda.

Da ultimo l’Agenzia delle Entrate con la  Circolare n 11 ha chiarito ulteriormente che il credito di imposta spetta anche per la parte di canone corrisposta per l’utilizzo delle pertinenze dei locali (C3) per la stessa attività commerciale e solo se non disgiunti in contratto rispetto all’importo principale della locazione.

 

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