Per la vendita di tabacchi, valori postali e bollati non vi è obbligo di accettare pagamenti elettronici. Dopo l’annuncio del rappresentante ADM della Sicilia, dott. Luigi Liberatore, alla fiera dei tabaccai, arriva la conferma ufficiale. Infatti, con la determinazione direttoriale prot. n. 484555 di ieri il Direttore Generale dell’Agenzia dogane e monopoli, Marcello Minnenna, fornisce le istruzioni circa l’applicabilità ai rivenditori di generi di monopolio e ai titolari di patentino dell’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici ex articolo 15, commi 4 e 4-bis, del DL n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012, così come modificato dall’articolo 18 comma 01 e comma 1 del DL n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022.
In particolare, con il provvedimento in esame è stato chiarito che tali soggetti, in relazione all’attività di vendita di generi di monopolio, di valori postali e valori bollati, non sono tenuti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico.
La Federazione Italiana Tabaccai ha espresso il proprio compiacimento: “Forte di un parere del Mise e di un parere dell’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia ha sostanzialmente fatto proprie le nostre ragioni e le nostre richieste. Sin dal 2012 anno di entrata in vigore della prima norma che prevedeva la obbligatorietà dell’accettazione della moneta elettronica per tutti i commercianti, abbiamo sostenuto quanto riportato nelle premesse della determina in questione. Le finalità antielusione della norma del 2012 non servono con i tabacchi e i valori bollati e postali in quanto tutta la fiscalità è certificata a monte. Inoltre, la bassa marginalità è incompatibile con i costi connessi all’accettazione della moneta elettronica. Al dott. Minenna che ha avuto il coraggio di riconoscere la fondatezza delle nostre posizioni, va il nostro ringraziamento.”
Obbligo POS e sanzioni – Si ricorda, infatti, che il DL PNRR2 n. 36/2022 ha anticipato dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 la decorrenza delle sanzioni previste per la mancata accettazione di pagamenti elettronici da parte di commercianti e professionisti.
Pertanto, dal 30 giugno scorso nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, ai soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, verrà applicata una sanzione amministrativa fissa, pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Per la sanzione in esame viene esclusa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa), ovvero l’istituto che consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.