Con riferimento alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, e alle disposizioni previste dall’art. 273-bis che disciplina i medi impianti di combustione, secondo quanto stabilito dal citato articolo, i medi impianti di combustione esistenti, con potenza termica nominale superiore a 5 MW, devono presentare istanza di adeguamento ai nuovi valori limite e prescrizioni introdotti dal D.Lgs. 183/2017 e recepiti nel testo unico ambientale in allegato I, parte III per le diverse tipologie di combustibili.
L’adeguamento riguarda gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione:
• autorizzati ai sensi dell’art. 269;
• autorizzati in via generale ai sensi dell’art. 272;
• sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
• autorizzati ai sensi degli artt. 208 e 214 ed alimentati a biomasse rifiuto.
Per questi impianti il termine per la presentazione della domanda di adeguamento è fissato nell’01/01/2023 e l’adeguamento ai nuovi valori limite e prescrizioni deve concludersi entro il 01/01/2025.
Rientrano in tali obblighi anche i medi impianti termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW che, per effetto di quanto stabilito all’art. 282, sono soggetti alla disciplina di autorizzazione prevista dal Titolo I del D.Lgs. 152/2006.
Si ricorda che la mancata presentazione nei termini di Legge della domanda di autorizzazione è sanzionata ai sensi dell’art. 279, comma 3 del medesimo Decreto Legislativo.