Sono entrate in vigore sabato scorso, 29 ottobre, le regole per la progettazione antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio. E’ operativo il DM 3 settembre 2021.
Il decreto stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: affollamento fino a 100 occupanti, superficie lorda complessiva fino a 1000 metri quadri, piani situati a una quota compresa tra -5 e 24 metri, dove non si trattano materiali e lavorazioni pericolose.
Per i luoghi di lavoro a maggiore rischio, si continua invece ad applicare il DM 3 agosto 2015.
Ricordiamo che la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro è regolata da altri due decreti:
– il DM 1 settembre 2021, contenente i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, che ha introdotto la figura del tecnico manutentore qualificato;
– il DM 2 settembre 2021 per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.