Il Ministro dell’Economia e delle finanze ha firmato il decreto che dispone a partire dal 1 gennaio 2023 un adeguamento pari a +7,3% delle pensioni. Ad annunciarlo è stato un comunicato sul sito ministeriale.
L’aumento è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 3 novembre 2022.
Il decreto Aiuti bis aveva eccezionalmente anticipato parte dell’adeguamento, per le pensioni fino a 2692,32 euro mensili, sin dal mese di ottobre nella misura del 2%.
Per i soggetti interessati quindi la perequazione a gennaio 2023 spetterà per la quota rimanente. Si attendono la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e le successive istruzioni INPS per i dettagli applicativi.
L’indice ISTAT preso in considerazione non è definitivo quindi, se l’inflazione quest’anno continuerà a salire, ci potrebbe essere un ulteriore conguaglio.
Le prestazioni interessate dalla rivalutazione annuale come sempre sono quelle memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni, anche erogate da enti diversi dall’Inps.
Restano escluse invece
• le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative, delle pensioni a carico del fondo clero,
• l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale che vengono perequate singolarmente;
• le prestazioni a carattere assistenziale (Assegno sociale AS, Pensione Sociale PS, Invalidità civile INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi, che vengono rivalutate con criteri propri;
• le prestazioni di accompagnamento a pensione come ape sociale e assegni dei fondi bilaterali, che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
• pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati
Importo aumenti pensioni 2023 per scaglioni
La rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare; la perequazione non si applica per l’intero indice ISTAT su tutti gli assegni, bensì con il meccanismo progressivo previsto dalla legge 448/1998 (e succ. modd.), ovvero:
o nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
o nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
o nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
In sostanza si dovrebbe trattare:
• per gli assegni delle pensioni minime, di 38 euro mensili netti in più
• per le pensioni da 1000 euro, circa 75 euro mensili netti in più
• per le pensioni da 2000 euro, circa 100 euro netti in più
• per le pensioni da 2500 euro lordi, circa 111 euro di aumento
• per le pensioni da 4000 euro lordi, circa 150 euro di aumento.