Una recente sentenza della Corte di Giustizia europea (Causa 311/21) riafferma il principio di parità di trattamento dei lavoratori somministrati e la necessita per gli stati membri di assicurare che in caso di differenti trattamenti definiti dalla contrattazione collettiva vengano previste le dovute compensazioni.
Il caso esaminato
La lavoratrice, dipendente di un’agenzia interinale, ricorre giudizialmente al fine di ottenere le differenze retributive, dovute sulla scorta del maggior compenso riconosciuto ai dipendenti diretti dell’impresa utilizzatrice cui era stata inviata.
La Corte di Cassazione tedesca, investita della questione, mediante un rinvio pregiudiziale, chiede alla CGUE se – nel caso di specie – sia ravvisabile una violazione del principio della parità di trattamento dei lavoratori interinali, sancito dall’art. 5 della Direttiva 2008/104.
La Corte Ue ha ribadito nella propria pronuncia che il lavoro tramite agenzia interinale deve assicurare una protezione globale ovvero un nucleo di tutela minima ai lavoratori. Nel rispetto di questo concetto, fatta salva la libertà di contrattazione collettiva che può precedere differenti trattamenti retributivi è necessario che vengano previste altre forme di vantaggio per questi lavoratori a compensazione del differente trattamento economico, in materia di “condizioni di base di lavoro e d’occupazione”.
La sentenza non specifica quali siano in dettaglio le compensazioni ma si può ritenere che possano riguardare l’orario di lavoro, gli straordinari periodi di riposo permessi e ferie o anche specifici emolumenti ad personam come il superminimo esclusi dalla retribuzione tabellare.
La normativa nazionale deve prevedere una regolazione di tali istituti che consenta di assicurare appunto ai lavoratori interinali una sostanziale parità di trattamento con i lavoratori dipendenti direttamente dall’Azienda utilizzatrice.
Inoltre la Corte sottolinea che:
• “il rispetto dell’obbligo di garantire la protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale deve essere valutato, in modo concreto, comparando, per un determinato lavoro, le condizioni di base di lavoro e d’occupazione applicabili ai lavoratori direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice con quelle applicabili ai lavoratori tramite agenzia interinale;
• l’obbligo di garantire la protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale non richiede che il lavoratore tramite agenzia interinale interessato sia legato all’agenzia interinale da un contratto di lavoro a tempo indeterminato.”