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INNALZAMENTO DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI E SUE CONSEGUENZE

10 Gen 2023

Ricordiamo che un recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha portato al 5% dal 1° gennaio di quest’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile .
La novità ha riflessi:
– sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso;
– sui rapporti creditori/debitori;
– sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite e delle pensioni vitalizie,
– sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di contributi;
– sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione agli inviti a comparire ed ai processi verbali di constatazione.
L’INPS ha recepito la novità con una propria circolare del 4 gennaio 2023 in cui fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.
La variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste:
– (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti con un massimo del 40%, ovvero del 60% nei casi di dichiarazioni omesse) alla misura del tasso legale in caso di:
– oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
– fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
– crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.
La circolare precisa che la nuova misura del 5% del tasso legale di interesse:
– si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
– Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti (riepilogati nell’allegato 2)
– la misura dell’interesse del 5% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2023.

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