Ricordiamo che il Decreto “Ucraina” – “Taglia bollette” – “Energia” (DL 21/2022 convertito nella Legge 51/2022) ha introdotto l’obbligo di qualificazione Soa per i lavori privati, di importo superiore a 516mila euro, incentivati con i bonus edilizi.
Si tratta di una restrizione pensata per arginare il fenomeno delle imprese improvvisate per cogliere le opportunità delle detrazioni fiscali.
Dal 1° gennaio 2023, le imprese devono:
– essere in possesso della qualificazione SOA, prevista dall’articolo 84 del Codice Appalti, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto;
– essere in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, di un contratto con uno degli organismi di attestazione, finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.
Dal 1° luglio 2023, i lavori incentivati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi potranno essere svolti solo da imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, siano in possesso della qualificazione SOA.
Obbligo di Soa, a chi si applica
L’obbligo di qualificazione Soa si applica alle imprese che lavorano nei cantieri agevolati con il superbonus, l’ecobonus, il bonus ristrutturazioni, il sismabonus e le agevolazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
L’obbligo non si applica ai lavori già in corso al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della Legge) e ai contratti stipulati prima di questa data.