L’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento circa il regime IVA applicabile alla cessione di un allineatore ortodontico e, in particolare, se tale bene possa entrare all’interno del regime di esenzione previsto dall’art. 10, primo comma, n. 18) del D.P.R. 633/1972, anche in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è espressa sul tema precisando che tale bene rientra all’interno della voce 90.21: “oggetti e apparecchi di ortopedia, (…); oggetti e apparecchi di protesi”.
Il dubbio posto dall’Istante nasce dal fatto che l’operazione commerciale viene posta in essere da due Società, in particolare:
• Società 1: si occupa di contattare studi dentistici italiani ed esteri offrendo loro il servizio di realizzazione e personalizzazione di protesi dentarie e di prodotti di ortodonzia su misura;
• Società 2: elabora il progetto, lo sottopone all’approvazione del medico dentista e, a seguito della ricezione dell’ordine da parte della Società 1, avvia la produzione e spedisce direttamente il macchinario al cliente studio dentistico.
In considerazione di ciò, gli Istanti chiedono se si possa applicare il regime di esenzione IVA anche alla cessione dell’allineatore dalla Società 2 alla Società 1, nonostante il cedente sia una società di capitali che non ha un rapporto diretto con la “persona”, ed il regime IVA applicabile alla cessione del macchinario ai dentisti da parte della Società 1.
Preliminarmente, con riferimento al primo requisito, l’Agenzia delle Entrate specifica che gli unici profili di incertezza interpretativa riguardano la posizione della Società 1 che si frappone quale distributore/intermediario poiché vi è “mancanza di obiettive condizioni di incertezza” in quanto “esula dalle finalità proprie dell’istituto dell’interpello l’attività volta a individuare – servizio per servizio – lo specifico regime IVA applicabile”.
In particolare, con riferimento a quanto sopra, l’Agenzia richiama la giurisprudenza unionale (e.g. C-401/05, C-144/13, C154/13 e C-160/13), la quale ha specificato che Il regime di esenzione IVA è definito in funzione della natura dei beni forniti e della qualifica del fornitore, ma che “le forniture effettuate da un odontotecnico ad un intermediario (…) sono esenti da IVA” non essendo dovuto il versamento dell’imposta.
In considerazione di ciò, l’Agenzia ritiene che tale cessione possa beneficiare del regime di esenzione ai fini IVA in quanto gli allineatori sono realizzati secondo le indicazioni fornite da medici dentisti.
Al contrario, con riferimento alla cessione del macchinario dalla Società 1 allo studio dentistico, l’Ufficio ritiene che tale operazione non possa beneficiare del regime di esenzione per carenza del presupposto soggettivo in quanto il soggetto cedente non ha la qualifica di odontotecnico, ma quello di intermediario/distributore, con l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% in ossequio a quanto previsto al n. 30), Parte II, della Tabella A allegata al Decreto IVA.