14 Feb 2023
Con circolare del 10 febbraio 2023 Inps ha comunicato le aliquote contributive 2023 previste per gli operai a tempo indeterminato e determinato dipendenti da aziende e cooperative agricole.
AZIENDE AGRICOLE
Come previsto dal decreto legislativo n. 146/1997 anche quest’anno l’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è in aumento ed è pari al 21,06%.
Invariata invece l’aliquota contributiva a carico del lavoratore che ha già raggiunto la misura piena.
Per l’anno 2023, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,90%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
AZIENDE AGROALIMENTARI
Per le aziende agricole di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici invece la misura complessiva del 32% cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali – legge n. 296/2006 – per cui l’aliquota complessiva resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi di cui alla legge n. 240/1984.
CONTRIBUTO NASPI
A seguito delle modifiche della Legge di Bilancio 2022 che ha integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la tutela NASPI è stata estesa dal 1° gennaio 2022, anche agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici
Di conseguenza dal 1° gennaio 2022 le cooperative e loro consorzi del settore agricoltura sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpi e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola.
Si ricorda che la contribuzione aggiuntiva per la NASPI è pari a 1,31% della retribuzione imponibile.
MINIMALI LAVORO PART TIME
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale deve essere calcolato.
Agevolazioni per zone tariffarie 2023
Infine sono invariate anche le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2023
articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), sono infatti applicate a regime le misure già in essere fino a luglio 2010.
Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.