Il prossimo 16 febbraio 2023 scade il termine per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef relativa alle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturati nel corso del 2022 dai dipendenti. Come noto l’adempimento prevede due appuntamenti:
1. il primo, per il pagamento dell’acconto, da effettuare entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento,
2. il secondo, per il saldo, entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
I termini restano invariati anche se il rapporto di lavoro si conclude in corso d’anno.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 utilizzando apposito codice tributo.
Si ricorda che è possibile utilizzare in compensazione anche il credito d’imposta di cui all’articolo 3, comma 213, della legge 662/1996.
Se dal conguaglio effettuato per il versamento dell’imposta sostitutiva a saldo dovesse risultare un credito a favore dell’azienda, il sostituto d’imposta deve riportare l’eventuale credito nel modello 770/2023, con recupero dell’eccedenza in compensazione con modello F24.