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CONTRIBUTI INPS: NUOVO AUMENTO DEL TASSO DI INTERESSI

14 Feb 2023

A seguito della nuova decisione di politica monetaria della Banca centrale Europea che ha innalzato di 50 punti base il tasso di sconto TUR, portandolo al 3%, l’istituto nazionale di previdenza interviene a sua volta su:
• tasso di interesse per il differimento e la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di contribuzione previdenza e assistenza che sale al 9% (art 116 legge 388 2022)
• misura delle sanzioni civili che passa dall’8 all’8,5%.
Le variazioni sono entrate in vigore l’8 febbraio 2023. Vediamo di seguito maggiori dettagli comunicati dall’INPS con la circolare 17 dell’8 febbraio 2023.

Interessi su differimento e rateazioni contributi
INPS specifica che:
• con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dall’ 8 febbraio 2023 si applica il tasso dell’9%,
• i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
• Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, sarà applicato a partire dalla contribuzione del mese di gennaio 2023.

Sanzioni civili per mancati versamenti
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 8,50% in ragione d’anno (tasso del 3% maggiorato di 5,5 punti).
Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La stessa misura si applica nelle ipotesi di mancato versamento per oggettiva incertezza normativa (comma 10 art 116,).

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali
La circolare fa presente che il consiglio di amministrazione ha anche deliberato che:
1. in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema;
2. la riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese
3. e il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che pertanto:
– la riduzione massima sarà pari al tasso legale 5% mentre
– la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti 7%”.

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