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SUPERBONUS, STOP DEFINITIVO ALLA CESSIONE DEL CREDITO

22 Feb 2023

A partire da venerdì scorso 17.02.2023, per i lavori agevolati dal superbonus e dagli altri bonus edilizi, non è più consentito né lo sconto in fattura né la cessione del credito..
Tale possibilità è ancora riconosciuta invece:
– per interventi sulle unifamiliari e sulle abitazioni con ingresso autonomo, a condizione che entro il 16 febbraio 2023 sia stata presentata la Cila;
– per interventi nei condomìni, a condizione che entro la stessa data sia stata adottata la delibera assembleare e presentata la Cila;
– per la demolizione e ricostruzione di edifici, a patto che entro la data spartiacque del 16 febbraio 2023 sia stato richiesto il titolo abitativo;
– per il sismabonus acquisti, sulle abitazioni per le quali entro giovedì scorso 16 febbraio 2023 sia stato registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita.
Per tutti gli interventi per i quali i suddetti adempimenti vengano fatti dal 17 febbraio 2023 in poi, sarà utilizzabile soltanto la detrazione Irpef.

Stop alla cessione dei crediti
Palazzo Chigi ha spiegato che il DL 11 del 16 febbraio 2023 interviene per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus 110%, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.
Dall’entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per lo sconto in fattura né per la cessione del credito d’imposta, opzioni introdotte nel 2020 con il Decreto Rilancio.
Sono abrogate le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti fiscali relativi a:
– spese per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni dei condomini, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro (si tratta della cessione del credito introdotta prima del 2020 con il Decreto Rilancio);
– spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni dei condomini o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile, ovvero il sismabonus acquisti.

Cessione dei crediti e deficit fuori controllo
Tra le premesse al decreto è indicata “la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e di definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa”.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze sostiene che il decreto sulla cessione dei crediti “ha un duplice obiettivo: cercare di risolvere il problema che riguarda la categoria delle imprese edili per l’enorme massa di crediti fiscali incagliati e mettere in sicurezza i conti pubblici”.
Ricordiamo che qualche giorno fa Eurostat ha spiegato in modo molto dettagliato l’impatto del superbonus sul deficit. A questo indirizzo potrai consultare l’analisi fatta da questo ente https://www.alpeadriaimprese.it/eurostat-sulla-cessione-del-credito-da-superbonus-e-bonus-edilizi-senza-limiti/.

Allentamento della responsabilità in solido dei cessionari
Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile a dimostrare l’effettività delle opere realizzate.
L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione.
Il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Quest’ultimo può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Stop all’acquisto dei crediti da parte delle Regioni
Introducendo il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento il decreto blocca sul nascere le iniziative intraprese da alcune Regioni per soccorrere imprese e professionisti che, dopo aver praticato lo sconto in fattura e acquisito il relativo credito fiscale, non riescono a smaltirlo.
Tra le regioni che avevano intrapreso queste iniziative vi era anche il Veneto.

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