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DOMANDE AL VIA PER IL BONUS NIDO 2023

07 Mar 2023

Lo scorso 27 febbraio è’ stata riaperta la piattaforma INPS per l’invio delle domande del Bonus nido 2023.
L’istituto la scorsa settimana ha fornito le istruzioni aggiornate.
La misura, introdotta nel 2017 è ormai definitiva spetta a:
1. cittadini italiani e comunitari residenti in Italia o in uno dei Paesi europei
2. cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno anche non permanente (per: lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21 e 22 del D.lgs n. 286/1998, e successive modificazioni; artt. 9, 13 e 14 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni) di durata almeno semestrale; lavoro stagionale (art. 24 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale; assistenza minori (art. 31, comma 3, del D.lgs n. 286/1998, rilasciato ai familiari per gravi motivi );
protezione speciale; casi speciali (artt. 18 e 18 bis del D.lgs n. 286/1998,)
ed offre un contributo per:
1. il pagamento di rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati, oppure
2. il pagamento di assistenza domiciliare ai bambini fino a 3 anni che non possono frequentare il nido per patologie croniche.
La domanda può essere presentata anche dal genitore di un minore nato o adottato o in affido temporaneo e, tenuto conto della direttiva 2011/98/UE, in possesso dei seguenti requisiti:
• stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
• titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
• lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
• lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Il bonus non è cumulabile con la detrazione fiscale dal reddito per la frequenza asili nido. Si può avere invece anche contemporaneamente con l’assegno unico universale per i figli.
Gli importi dei contributi, che sono erogati per un massimo 11 mesi, variano sulla base dell’ISEE familiare e comunque non possono superare quanto effettivamente pagato agli asili nido o alle baby sitter.
Si tratta di:
• 270 euro al mese con ISEE fino a 25mila euro
• 227 euro al mese con ISEE da 25mila a 40mila euro
• 136 euro al mese con ISEE pari o sopra i 40mila euro
Se non si presenta l’Isee viene erogato l’importo minimo
La disponibilità finanziaria per il 2023 ammonta a circa 550 milioni di euro.
Nelle istruzioni fornite la scorsa settimana l’istituto ha precisato che, dato che la prestazione spetta per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi, se il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i 3 anni d’età nel corso del 2023, sarà possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto.
Per più figli occorre presentare una domanda per ciascuno.

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