Le imprese iscritte nel Registro delle Imprese e abilitate alle sole attività di meccanica motoristica o di elettrauto alla data del 5 gennaio 2013, possono proseguire le rispettive attività fino al 4 gennaio 2024.
Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese sopra indicate dovranno ottenere l’abilitazione all’intero settore della meccatronica, in via alternativa, tramite:
– la frequenza da parte del responsabile tecnico degli appositi corsi integrativi di formazione regionale limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta, ovvero alla parte elettrica-elettronica o alla parte meccanica – motoristica (percorso di formazione ridotto a 40 ore);
– la rivalutazione del titolo di studio. Più in dettaglio, il diploma di laurea, il diploma universitario o il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in materia tecnica attinente l’attività, anche se è già stato riconosciuto come titolo culturale abilitante per la sola sezione di meccanica-motoristica o per la sola sezione di elettrauto, potrà essere nuovamente rivalutato per il nuovo settore della meccatronica laddove risultino dalla verifica delle materie e dal programma di studi del titolo prodotto elementi utili a dimostrare la preparazione culturale del richiedente nella nuova disciplina della meccatronica.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, relativamente al passaggio tra la vecchia Legge n. 122/1992 e la nuova disciplina, aggiornata con le disposizioni contenute dalla Legge n.205/2017, con Circolare n. 3706/C del 23 maggio 2018 ha superato i precedenti orientamenti nei termini che seguono.
In particolare le nuove indicazioni prevedono:
– esclusione della possibilità di riqualificazione alla meccatronica tramite la sola esibizione di fatture di lavori su sistemi complessi;
– impossibilità di avvio di nuove imprese abilitate agli ex settori meccanica motoristica o elettrauto con l’impegno del responsabile tecnico a riqualificarsi tramite i corsi formativi integrativi;
– mantenimento della deroga all’obbligo di riqualificazione dell’attività in meccatronica per la sola persona preposta alla gestione tecnica, anche se titolare dell’impresa, che abbia già compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013 (ossia nato entro il 4 gennaio 1958); tale responsabile tecnico ultracinquantacinquenne può proseguire l’attività di meccanica-motoristica o di elettrauto fino al compimento dell’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Al riguardo viene evidenziato che qualora fosse possibile esercitare l’attività lavorativa (responsabile tecnico di impresa di autoriparazione) in caso di effettivo conseguimento della pensione di vecchiaia, la Legge n. 224/2012, così come formulata, esclude la possibilità che il soggetto possa proseguire l’attività di meccanica-motoristica o di elettrauto senza effettuare il corso formativo integrativo abilitante alla meccatronica. Tuttavia anche in tal caso la regolarizzazione con la frequenza del corso va effettuata entro il 4 gennaio 2023, così come previsto per i responsabili tecnici con età inferiore a 55 anni alla data del 5-1-2013;