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TREGUA FISCALE: QUALI PROROGHE IN GAZZETTA UFFICIALE

04 Apr 2023

Lo stesso decreto che prevede le misure legate all’energia al Capo III contiene anche delle Misure in materia di adempimenti fiscali con modifiche al calendario delle scadenze della tregua fiscale prevista ad ampio raggio dalla Legge di Bilancio 2023.
Vediamo una sintesi come riportata dallo stesso governo nel comunicato stampa di annuncio della misura

Tregua fiscale: tutte le proroghe approvate in data 28 marzo
Nel dettaglio, in merito alle norme di carattere fiscale, si interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
Il decreto proroga i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevede che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.
Si prevede altresì di estendere la conciliazione agevolata introdotta con la Legge di Bilancio 2023 alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.
Per gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo tra il 2 gennaio e il 31 gennaio 2023, gli importi dovuti possono essere rideterminati in base alle disposizioni della Legge di Bilancio su riduzione delle sanzioni e pagamento rateale.
Si specifica che la definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si applica anche all’accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.
Si disciplina la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
In particolare viene precisato che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell’ultima Legge di Bilancio, che ha introdotto tale istituto.
Si modificano i termini previsti dalla Legge di Bilancio per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste; in particolare:
• viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
• vengono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto “ravvedimento speciale”;
• sempre in relazione al ravvedimento speciale, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata, in luogo del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023.
Inoltre, si modificano anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.
Si introduce una interpretazione autentica delle norme della Legge di Bilancio sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, sono escluse dal ravvedimento speciale:
• le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA,
• nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

C’è un motivo in più per accedere alla “tregua fiscale”. I contribuenti che aderiranno alle diverse misure previste con l’ultima manovra finanziaria, dalla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente delle riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, purché le relative procedure siano correttamente definite e le somme dovute integralmente versate (nella misura prevista dalla specifica sanatoria) prima della pronuncia della sentenza di appello, non saranno punibili per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento iva e indebita compensazione di crediti non spettanti. Nulla cambierà, invece, per l’indebito utilizzo dei crediti inesistenti.

Una misura rivoluzionaria nei modi e nei tempi. In primo luogo, perché l’articolo 23 del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 concede la sospensione del processo di merito, in secondo luogo in quanto la causa di non punibilità viene assicurata in costanza di rateazione, con il beneficio del termine, senza più la scadenza stringente di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000.

A seguito della comunicazione a favore dell’autorità giudiziaria, di cui il contribuente è espressamente onerato, dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata, e della contestuale comunicazione a favore dell’Agenzia delle entrate, con indicazione dei riferimenti del relativo procedimento penale, il processo è automaticamente sospeso, per la precisione dalla ricezione della comunicazione iniziale e fino al momento in cui il giudice è informato del buon esito, o meno, dell’intera procedura di regolarizzazione. In questo senso l’Agenzia delle entrate informa il giudice della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.

Utilizzando una procedura definitoria prevista dal pacchetto della “tregua fiscale” il contribuente potrà completare il pagamento ben oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Sotto tale punto di vista il versamento del debito tributario potrà avvenire secondo le modalità e nei termini previsti dalla sanatoria prescelta. I benefici, pertanto, sono due. Da un lato il contribuente potrà beneficiare dello stralcio connesso alle “speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento”, con riduzione di sanzioni, interessi e, ove applicabile la definizione agevolata delle controversie tributarie, perfino dell’imposta; dall’altro la causa di non punibilità è assicurata in caso di pagamento in forma rateale, anche se il pagamento dovesse protrarsi oltre il termine ordinariamente previsto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Pertanto, con la “tregua fiscale”, quando i tempi si rivelano stretti, non sarà più necessario richiedere la proroga prevista dal terzo comma del predetto articolo 13. Il giudice, infatti, qualora lo ritenga necessario, ha la facoltà di prorogare il termine entro il quale, in condizioni normali, deve essere completato il pagamento, ma per una sola volta e non oltre tre mesi rispetto alla scadenza originaria. Con le sanatorie speciali questo problema verrà meno.

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