Il 25 gennaio il Governo ha approvato in via definitiva il Decreto legislativo sull’Accertamento che ridisegna il rapporto tra Fisco e contribuenti.
Viene specificato che:
• la Conferenza unificata, in data 20 dicembre 2023, ha sancito l’intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 111 del 2023;
• le competenti Commissioni parlamentari del Senato e della Camera dei deputati hanno reso i rispettivi pareri favorevoli, con osservazioni;
• il Garante per la protezione dei dati personali ha reso parere favorevole con condizioni e osservazioni
modificando lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare lo scorso 3 novembre 2023.
Alla luce anche di quanto introdotto sul contradditorio obbligatorio dal Dlgs sul Nuovo statuto del contribuente vediamo una sintesi delle novità previste per l’accertamento con adesione.
Accertamento con adesione 2024: cosa prevede la Riforma Fiscale
La relazione al decreto diffusa dal Governo chiarisce che si rende necessario un intervento di coordinamento del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con la previsione di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
Sulla base di tali disposizioni è stato introdotto, nella legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 6- bis rubricato principio del contraddittorio.
Tale principio garantisce il diritto del destinatario dell’atto di esporre le sue difese, completata l’istruttoria e prima del provvedimento impositivo, e corrisponde al dovere dell’amministrazione finanziaria, in adempimento dell’articolo 97 della Costituzione, di aggiornare l’istruttoria “aprendo una finestra” sulle eventuali allegazioni dell’interessato.
L’accertamento con adesione costituisce uno strumento di definizione del procedimento, concordato, ed è pertanto un modo alternativo di definizione.
Vediamo alcune delle novità sull’accertamento con adesione come evidenziate nella relazione governativa:
• previsione che includa oltre l’invito alla formulazione di osservazioni anche quello alla presentazione di un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni, tra le informazioni da inserire nello schema di provvedimento partecipato al contribuente, ai fini del contraddittorio;
• abrogazione dell’invito obbligatorio di cui all’articolo 5-ter. Tale articolo reca una disciplina, parziale e settoriale, del diritto al contraddittorio, superata e assorbita dalla previsione, generale, di cui all’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente di nuovo conio;
• preclusione per il contribuente che si sia già avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di riproporla successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica sia in relazione alle imposte sui redditi e all’IVA (art. 6, comma 2-quater), che in relazione alle altre imposte indirette (art. 12, comma 2-ter).
• eliminazione, all’articolo 6, comma 2, del riferimento all’articolo 5-ter, come ostativo all’adesione post accertamento e introduzione di nuovi commi che prevedono la possibilità di presentare:
1) istanza di adesione nel caso di avvisi di accertamento o rettifica, ovvero di atti di recupero esclusi dall’applicazione del contraddittorio preventivo, entro il termine di presentazione del ricorso;
2) istanza di adesione nel caso di avvisi di accertamento o rettifica ovvero di atti di recupero cui si applica il contraddittorio preventivo, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di provvedimento;
3) istanza di adesione entro quindici giorni dalla notifica di avviso di accertamento o rettifica, ovvero di atti di recupero per i quali si applica il contraddittorio preventivo, qualora in detta fase il contribuente abbia presentato solo osservazioni sullo schema di provvedimento;
• più chiara configurazione dell’articolo 5, come disciplina generale dell’accertamento con adesione, con la previsione della possibilità di attivare il procedimento di adesione su iniziativa nei soli casi in cui l’Amministrazione, in via di eccezione, è dispensata dall’obbligo di garantire il contraddittorio preventivo ovvero il contribuente abbia ha presentato un’istanza di adesione ai sensi del novellato articolo 6;
• delimitazione dell’oggetto dell’accertamento con adesione nelle ipotesi in cui il contribuente presenta l’istanza a seguito di notifica di avvisi di accertamento o rettifica, ovvero di atti di recupero preceduti dalla notifica dello schema di provvedimento, ai sensi dell’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, per il quale ha presentato osservazioni.
• esplicita previsione della verifica di pagamento dell’importo convenuto (o della prima rata) come condizione per il rilascio di copia dell’accertamento con adesione;
• esplicita previsione, in consonanza con gli orientamenti della Suprema Corte, della applicabilità dell’accertamento con adesione agli atti di recupero; – omogeneizzazione dei procedimenti previsti agli articoli 5 e 11, attesa l’introduzione generalizzata del contraddittorio preventivo nello Statuto del contribuente;
• introduzione della possibilità per il contribuente (nuovo articolo 5-quater) di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione (senza condizioni, ovvero condizionandola alla rimozione di errori manifesti, come a esempio errori di calcolo) entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. Nel caso di adesione “condizionata”, l’organo che ha redatto il verbale, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Le modifiche in tema di accertamento con adesione entrano in vigore per gli atti emessi dal 30 aprile 2024.