Con Ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27045, la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di accertamento fiscale, l’invito dell’Agenzia delle Entrate a fornire dati e notizie (ex art. 32, comma 4, D.P.R. 600/73), ha la funzione di assicurare un dialogo preventivo con il contribuente al fine di definire le rispettive posizioni ed evitare l’instaurarsi di un contenzioso giudiziario.
Pertanto, la mancata risposta a tale richiesta è sanzionata con la preclusione dell’allegazione (in sede amministrativa e processuale) di dati e della esibizione di documenti non forniti in fase procedimentale.
Tale inutilizzabilità:
• è conseguenza automatica dell’inottemperanza all’invito ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate;
• non è soggetta all’eccezione di parte;
• può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio;
• non opera solo nel caso in cui il contribuente depositi unitamente all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi (ex art. 32, comma 5, D.P.R. n. 600/73) dichiarando contestualmente che la propria inadempienza alle richieste dell’Ufficio non è dipesa da causa a lui imputabile.