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ACCONTI D’IMPOSTA CON IL METODO PREVISIONALE: AMMESSO ERRORE DEL 20%

 

16 Giu 2020

 

Il Decreto Liquidità convertito in Legge 5 giugno 2020 n 40 conferma il metodo previsionale per il calcolo delle imposte apportando una piccola modifica alla rubrica dell’art 20 così mutata Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno”

Già la Circolare n. 9 del 13 aprile          2020 emanata dall’Agenzia delle Entrate come documento di prassi per tutti i contribuenti, parlava anche del calcolo degli acconti IRPEF, IRES e             IRAP come un tanto atteso argomento vista l’imminenza delle relative scadenze fiscali.

Il calcolo suddetto di quanto dovuto per l’anno in corso, è normalmente effettuato secondo il metodo storico, ossia l’imposta è calcolata in base a quanto dovuto per l’anno precedente al netto di detrazioni, crediti di imposta e ritenute risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi.

Secondo invece quanto previsto dall’art 20 potrà essere effettuato con il metodo previsionale con una tolleranza di errore.

Ossia in via eccezionale e a causa della emergenza da Covid 19 si favorisce l’utilizzo del medoto previsionale invece di quello storico.

La Circolare n. 9 recita “viene favorito l’utilizzo del metodo previsionale per la determinazione degli acconti dovuti per il 2020 introducendo un regime di favore che prevede la mancata applicazione di sanzioni per omesso e insufficiente versamento, ed interessi nell’ipotesi in cui l’acconto versato non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso”

Con il metodo previsionale, il contribuente potrà procedere al calcolo         dell’acconto facendo una ipotesi di quanto prevede di realizzare come reddito del 2020, ipotizzando anche gli importi delle relative detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta e ritenute di acconto e giungendo a quanto dovuto.

Qualora il versamento effettuato sulla base di questi calcoli non sia inferiore all’80% del dovuto sulla base della dichiarazione del periodo di imposta in corso, il contribuente avrà la possibilità di essere esentato dalle relative sanzioni e interessi normalmente dovuti per chi utilizza tale secondo metodo.

In pratica la differenza tra quanto versato e quanto realmente dovuto dovrà rimanere entro una percentuale di scostamento del 20%

L’art. 20 del Decreto Liquidità convertito in legge viene applicato, stando ai chiarimenti della Circolare n 9 anche agli acconti relativi alle seguenti imposte:

  • imposta sostitutiva sui redditi e all’IRAP dovute dai contribuenti che usano criteri forfettari di determinazione del reddito;
  • cedolare secca sul canone di locazione:
  • IVIE (imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero):
  • IVAFE (imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).

 

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