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Acconti Irpef, Ires, Irap:

chiarimenti dalla circolare n. 9 dell’Agenzia

16 Apr 2020

Tra le principali novità del Decreto Liquidità rivolto al sostegno delle casse di quanti sono stati soggetti al lock down da emergenza Covid 19 vi è il calcolo degli acconti per le imposte del 2020.

La Circolare n. 9 del 13 aprile 2020 emanata dall’Agenzia delle Entrate come documento di prassi per tutti i contribuenti, parla anche del calcolo degli acconti IRPEF, IRES e IRAP come un tanto atteso argomento vista l’imminenza delle relative scadenze fiscali.

Il calcolo suddetto di quanto dovuto per l’anno in corso, è normalmente effettuato secondo il metodo storico, ossia l’imposta è calcolata in base a quanto dovuto per l’anno precedente al netto di detrazioni, crediti di imposta e ritenute risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi, potrà essere effettuato con il metodo previsionale con una tolleranza di errore.

In particolare, ai sensi dell’art 20 del Decreto Liquidità in via eccezionale a causa della emergenza da Covid 19 si favorisce l’utilizzo del metodo previsionale invece di quello storico.

La Circolare n. 9 recita “viene favorito l’utilizzo del metodo previsionale per la determinazione degli acconti dovuti per il 2020 introducendo un regime di favore che prevede la mancata applicazione di sanzioni per omesso e insufficiente versamento, ed interessi nell’ipotesi in cui l’acconto versato non sia inferiore      all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso”

Ossia, con il metodo previsionale, il contribuente potrà procedere al calcolo        dell’acconto facendo una ipotesi di quanto prevede di realizzare come reddito del 2020, ipotizzando anche gli importi delle relative detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta e ritenute di acconto e giungendo a quanto dovuto.

Qualora il versamento effettuato sulla base di questi calcoli non sia inferiore all’ottanta per cento del dovuto sulla base della dichiarazione del periodo di imposta in corso, il contribuente avrà la possibilità di essere esentato dalle relative sanzioni e interessi normalmente dovuti per chi utilizza tale secondo metodo.

In pratica la differenza tra quanto versato e quanto realmente dovuto dovrà rimanere entro una percentuale di scostamento del 20%.

L’art 20 del Decreto Liquidità viene applicato, stando ai chiarimenti della Circolare n. 9 anche agli acconti relativi:

  • alla imposta sostitutiva sui redditi e all’IRAP dovute dai contribuenti che usano criteri forfettari di determinazione del reddito;
  • alla cedolare secca sul canone di locazione;
  • alla IVIE (imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero);
  • alla IVAFE (imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).

 

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