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ACQUISTO STAZIONE RICARICA ELETTRICA ESCLUSO DALL’IVA AGEVOLATA AL 4%

16 Set 2020

Con Risposta ad Interpello 10 settembre 2020, n. 334, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’aliquota IVA al 4% all’acquisto di una stazione di ricarica per auto elettrica.
In particolare, un soggetto con disabilità, dopo aver acquistato un’automobile elettrica usufruendo dell’applicazione dell’aliquota IVA al 4% ex art. 53-bis, D.L. n. 124/2019, intende acquistare ed installare presso la propria abitazione una stazione di ricarica e chiede se all’acquisto sia applicabile l’aliquota IVA agevolata al 4%.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’aliquota IVA al 4% è applicabile:
alle cessioni di veicoli con motori ibridi ed elettrici adattati, ceduti a soggetti con ridotte/impedite capacità motorie permanenti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico e alle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli alla locomozione dei disabili (compresi accessori e strumenti per l’adattamento (punto 31, Tabella A, Parte II);
alle cessioni di parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai veicoli per disabili, con motori ibridi ed elettrici (punto 33, Tabella A, Parte II).
L’Agenzia sottolinea che l’aliquota IVA al 4% non può essere, quindi, applicata all’acquisto di una stazione di ricarica da installare presso la propria abitazione per ricaricare l’auto elettrica, in quanto la stazione non è parte, pezzo, accessorio destinato all’adattamento del veicolo del disabile.

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