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ADEGUAMENTO POST-COVID, NIENTE BONUS PER LE SPESE DI PROGETTAZIONE

 

22 Set 2020

Le spese per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti, per l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non possono usufruire del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 363/2020 fornita ad una società che riteneva che tali spese rientrassero nell’ambito di quelle riconosciute come effettuate per sanificare e rendere idonei gli ambienti di lavoro a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

 

Sicurezza sul lavoro, perché il bonus anti-covid non si applica alla progettazione

Le Entrate hanno ricordato che i criteri, le modalità applicative e i tipi di intervento agevolabili sono stati definiti chiaramente nel Provvedimento 10 luglio 2020 e nella Circolare 20/2020.
L’elenco degli interventi agevolabili contenuto nella Circolare, seppur esemplificativo e non esaustivo, prevede il credito d’imposta per la:

– sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati);

– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Per l’Agenzia, ne deriva che le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non rientrano tra quelli considerati ai fini della fruizione del credito d’imposta per la sanificazione.

 

Sicurezza sul lavoro: i bonus per l’adeguamento anti-Covid

Ricordiamo che il Decreto Rilancio riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, in relazione a un massimo di 80mila euro, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

È previsto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli  utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Infine, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei sopra descritti crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

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