Le spese per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti, per l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non possono usufruire del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 363/2020 fornita ad una società che riteneva che tali spese rientrassero nell’ambito di quelle riconosciute come effettuate per sanificare e rendere idonei gli ambienti di lavoro a fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Sicurezza sul lavoro, perché il bonus anti-covid non si applica alla progettazione
Le Entrate hanno ricordato che i criteri, le modalità applicative e i tipi di intervento agevolabili sono stati definiti chiaramente nel Provvedimento 10 luglio 2020 e nella Circolare 20/2020.
L’elenco degli interventi agevolabili contenuto nella Circolare, seppur esemplificativo e non esaustivo, prevede il credito d’imposta per la:
– sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati);
– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Per l’Agenzia, ne deriva che le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non rientrano tra quelli considerati ai fini della fruizione del credito d’imposta per la sanificazione.
Ricordiamo che il Decreto Rilancio riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, in relazione a un massimo di 80mila euro, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.
È previsto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Infine, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei sopra descritti crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.