La Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe” modifica l’art. 24, comma 1, D.L. n. 24/2020, cd. “Decreto Liquidità”, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine finale di sospensione della decorrenza dei termini, ai fini del riconoscimento dell’imposta agevolata sulla c.d. “prima casa”.
In particolare sono sospesi, per il periodo 23 febbraio 2020 – 31 marzo 2022, i termini di:
• 18 mesi (a decorrere dall’acquisto dell’immobile) entro i quali l’acquirente della “prima casa” deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato;
• 1 anno (a decorrere dalla cessione dell’immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria “prima casa” acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto);
• 1 anno (a decorrere dall’acquisto della nuova “prima casa” con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l’abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.
Si evidenzia che tale proroga viene applicata anche al termine di 1 anno previsto dall’art. 7, Legge n. 448/1998, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.