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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA UNDER 36: LE NOVITÀ

01 Giu 2021

Il Decreto Sostegni bis n. 73/2021 all’art. 64 introduce o amplia ad una platea più vasta, alcune agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste dall’ordinamento, prevedendo una spesa di circa 600 milioni di euro per il biennio 2021-22. Di seguito vediamo i dettagli.

Proroga Fondo Gasparrini e Fondo Garanzia prima casa
Il comma 1 prevede la proroga del Fondo Gasparrini relativo alla sospensione dei mutui prima casa fino al 31 dicembre 2021, visto il perdurare dell’emergenza da COVID-19.
I commi 2-5 prevedono per il Fondo Garanzia prima casa (che finora ha previsto il rilascio della garanzia sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, nella misura massima del 50%):
– l’accesso in via prioritaria anche ai giovani di età inferiore ai trentasei anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
– la percentuale di copertura viene elevata fino alla misura massima dell’80% della quota capitale ogniqualvolta il soggetto finanziatore aumenti oltre l’80% il limite di finanziabilità dell’operazione.
Le richieste andranno presentate attraverso Banche e istituti finanziari dal 24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022.

Riduzione imposte dirette per la prima casa degli under 36
I commi 6-11 introducono invece nuove agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani in materia di imposte indirette.
In particolare:
1 – i giovani under 36 e con ISEE inferiore a 40 mila euro sono esonerati dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale. L’agevolazione si applica:
• agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
• agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.
2 – Nel caso in cui l’atto sia soggetto ad imposta sul valore aggiunto si riconosce un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA da portare in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche o da utilizzare in compensazione.
Su questo punto vale la pena sottolineare che la norma non cita il requisito dell’ISEE, ma la relazione illustrativa del Parlamento afferma che si tratta di una ipotesi per cui “ ricorrono le medesime condizioni e requisiti per l’acquisto della casa di abitazione di cui al precedente comma”. Necessario giocoforza attendere chiarimenti ministeriali o da parte dell’Agenzia delle Entrate.
3 – E’ prevista infine l’esenzione dall’imposta sui finanziamenti, sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative relative agli immobili abitativi agevolati, fissata in ragione dello 0,25% dell’ammontare complessivo del finanziamento.
Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
Infine, il comma 10 prevede che, in caso emergano:
• insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni sopracitate o per
• decadenza da dette agevolazioni,
per il recupero delle imposte dovute si applica una maggiorazione del 30%.
Utile forse ricordare che l’esenzione dalle imposte, riguardando gli “atti traslativi”, non concerne i contratti preliminari che restano soggetti a:
• imposta di registro (3% per gli acconti e 0,50% per le caparre confirmatorie)
• imposta ipotecaria (200 euro),
• imposta di bollo (155 euro) e
• tassa ipotecaria (35 euro).

 

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