La scorsa settimana attraverso una circolare l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti sulla riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni e le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 aggiornando quanto già chiarito con la circolare n. 9/D del 3 marzo 2021.
In particolare, con la precedente Circolare veniva data notizia di quanto disposto con la Legge di Bilancio 2021 in materia di IVA, laddove era stata prevista:
• l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, sulle cessioni di “strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19” nonché,
• la previsione dell’esenzione IVA, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, sulle cessioni dei “vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini”.
La circolare della scorsa settimana informa che sono state aggiornate le integrazioni nella TARIC, individuando l’aliquota IVA in vigore con decorrenza 1° gennaio 2023, valevole per le importazioni ma anche per le cessioni domestiche dei suddetti prodotti. È, quindi, precisato che si applica:
1. l’aliquota IVA del 5% per la strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19, individuata con i codici di nomenclatura combinata 3822 1900 10; ex 3821 0000; ex 9018 90; ex 9027 89; 3822 1900 10; ex 9027 8990, ai sensi del n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72;
Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni, ad esclusione del codice TARIC 3822 1900 10, gli operatori economici dovranno utilizzare il Cadd Q102, che risponde alla seguente descrizione: “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1- ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”.
2. l’aliquota IVA del 10% per i vaccini contro il COVID-19, identificati con il codice di nomenclatura combinata codice 3002 4110, come previsto dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Per tale fattispecie non dovrà essere inserito alcun Codice Addizionale (Cadd) in dichiarazione doganale.
Alla luce di quanto sopra, viene precisato che si considera soppresso, a far data dal 1° gennaio 2023, l’allegato 2 alla circolare 9/D, che conteneva i casi di esenzione dall’IVA ormai non più previsti.
Restano fermi gli ulteriori chiarimenti e codici di nomenclatura individuati con la circolare n. 9/2021 per le importazioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19, ai quali si applica l’aliquota IVA del 5% ai sensi del richiamato n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72, a decorrere dal 1° gennaio 2021.