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AGRICOLTURA BIOLOGICA: AGEVOLAZIONI IN ARRIVO

21 Dic 2022

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 14 ottobre del Ministero delle Politiche agricole, ambientali e forestali contenente i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi volti a favorire:
• le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale;
• e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, finanziati a valere sulla disponibilità del Fondo per l’agricoltura biologica (art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’art. 68, comma 15-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
É bene sottolineare che si tratta di una misura attuata con procedura ad evidenza pubblica per la concessione di contributi in conto capitale.
La direzione generale procede alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito istituzionale.
La documentazione deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) ed accompagnata da una lettera di trasmissione firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, salvo diversa indicazione della direzione generale.
1) Fondo agricoltura biologica: tipi di aiuti offerti alle imprese
Gli interventi, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, riguardano le categorie di aiuti previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e in particolare:
a. aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione (art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014), destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione;
b. aiuti per i servizi di consulenza (art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014), intesi ad aiutare le aziende agricole, filiere e distretti di agricoltura biologica a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell’azienda o dell’investimento;
c. aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24 del regolamento (UE) n. 702/2014), volti all’organizzazione e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici, alle filiere biologiche e ai distretti biologici/biodistretti.
Si specifica che, nei limiti delle risorse disponibili, l’attuazione degli interventi è disciplinata con successivi provvedimenti che individuano, oltre a quanto è previsto dal presente decreto:
• le categorie di intervento,
• l’ammontare delle risorse disponibili,
• le tipologie di investimento,
• i requisiti di accesso dei soggetti proponenti,
• le condizioni di ammissibilità dei Progetti,
• le spese ammissibili, la forma
• le intensità delle agevolazioni,
• nonché le modalità di presentazione delle domande,
• i criteri di valutazione e le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.
Gli interventi sono rivolti a stimolare processi di organizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti delle filiere agricole biologiche, con l’obiettivo di:
a) promuovere la transizione ecologica del comparto agroalimentare attraverso processi di riconversione alla produzione con metodo biologico;
b) sviluppare la collaborazione e l’integrazione fra i soggetti della filiera che permettano di riconoscere il maggior valore aggiunto alla produzione primaria biologica;
c) stimolare le relazioni di mercato e garantire ricadute positive sulla produzione agricola di prossimità e sull’economia del territorio interessato, in particolare mediante la realizzazione di un sistema integrato, volto alla valorizzazione e alla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici.

2) Fondo agricoltura biologica: definizioni d filiera biologica e di operatore
Il decreto in oggetto specifica che per:
• «Filiera biologica» si intende l’insieme degli operatori biologici coinvolti nelle fasi della produzione biologica (produzione, preparazione e distribuzione/immissione sul mercato) organizzata con qualsiasi forma giuridica, comprese quelle previste dall’art. 10 della legge 9 marzo 2022, n. 23, che preveda, su base regionale o interregionale, in modo numericamente prevalente risp,etto al totale la partecipazione degli operatori biologici che svolgono attività di produzione primaria;
• «Operatore biologico» si intende l’operatore di cui all’art. 3, punto 13), del regolamento (UE) n. 2018/848 inserito nell’elenco di cui all’art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012.

3) Fondo agricoltura biologica: ripartizione risorse
Le risorse finanziarie disponibili, previste dal «Fondo per l’agricoltura biologica» vengono destinate ai soggetti proponenti secondo la seguente ripartizione:
a) il 40% é destinato a finanziare interventi proposti da filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;
b) il 30% é destinato a finanziare interventi proposti da associazioni biologiche;
c) il 30% é destinato a finanziare interventi proposti da distretti biologici/biodistretti. L’intensità’ delle agevolazioni sarà stabilita nei singoli provvedimenti nel rispetto delle percentuali massime previste dagli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014.
In ogni caso, ai sensi degli articoli. 21 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014, l’intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili. In relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all’art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014, l’importo dell’aiuto é limitato a euro 1.500,00 per consulenza.

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