Con l’art 54 rubricato “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” il Decreto Rilancio introduce una misura adottabile da enti locali e in particolare Regioni e Province autonome (anche in sede di Conferenza delle Regioni) oltre che Camere di Commercio e a valere sulle loro risorse in recepimento delle sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea o “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del covid 19”
Tali aiuti possono essere concessi entro il 31 dicembre 2020 sotto forma di:
nella misura massima di 800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi altra imposta o altro onere).
Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura l’importo massimo per beneficiario è di 120.000 euro mentre per quelle della produzione primaria di prodotti agricoli scende a 100.000 euro.
Per quanto riguarda le imprese che operano in più settori riconosciuti tra quelli ammissibili si sottolinea che i singoli aiuti devono rispettare i massimali previsti se l’impresa opera nel settore pesca, acquacoltura e prodotti agricoli, e l’importo totale dell’aiuto non deve superare il massimale generale, pur restando distinti e riconoscibili dal punto di vista contabile gli importi concessi alla stessa impresa per il singolo settore di attività.
Per completezza si ricorda che la Comunicazione della Commissione UE del 19 marzo è stata poi modificata e integrata dapprima dalla Comunicazione del 3 aprile e successivamente da quella dell’8 maggio e ad esse occorre fare riferimento per il dettaglio di ciò che riguarda gli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Mentre occorre fare riferimento al Regolamento UE n 717/2014 per quelle del settore pesca e acquacoltura e all’allegato I del TFUE per le imprese del settore della produzione primaria.