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AIUTI IMPRESE AGRICOLE: LE REGOLE PER I DANNI DA PLASMOPARA VITICOLA

13 Mar 2024

La scorsa settimana è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MASAF 24 gennaio 2024 con le regole per gli interventi compensativi dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da infezione da plasmopara viticola.
Vediamo le imprese agricole incluse e quelle escluse dal sostegno ministeriale.

1) Aiuti imprese agricole: le regole per danni da plasmopara viticola
Il decreto prevede che per i danni a produzioni viticole causati da infezioni di plasmopara viticola nel corso della campagna 2023, sono concessi contributi finalizzati alla ripresa economica e produttiva, di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione di uva che a causa delle suddette infezioni abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile.
Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:
a) sono versati unicamente a seguito di disposizioni amministrative nazionali di contenimento della peronospora, che saranno emanate per la campagna 2024;
b) sono versati in uno dei seguenti ambiti:
– un programma pubblico, a livello dell’Unione, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell’epizoozia o dell’organismo nocivo ai vegetali in questione;
– misure di emergenza imposte dall’autorità pubblica competente dello Stato membro;
– misure atte ad eliminare radicalmente o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità dell’art. 18, dell’art. 28, paragrafi 1 e 2, dell’art. 29, paragrafi 1 e 2, dell’art. 30, paragrafo 1, e dell’art. 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
– misure atte a prevenire, controllare ed eliminare radicalmente le epizoozie in conformità del regolamento (UE) 2016/429.
Gli aiuti sono pagati direttamente all’azienda interessata e sono limitati ai costi e ai danni causati dalle infezioni di plasmopara viticola alle produzioni di uva, a seguito di riconoscimento ufficiale da parte del Masaf mediante decreto di declaratoria da adottarsi su proposta della regione territorialmente competente.
Il regime di aiuto è introdotto entro 3 anni dalla data in cui sono state registrate le perdite causate dalla plasmopara viticola ai vegetali e gli aiuti sono erogati entro 4 anni da tale data.
Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili, sono limitati all’80% dei costi ammissibili.
L’intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.

2) Aiuti danni plasmopara viticola: le imprese escluse
Il decreto prevede inoltre che sono escluse dagli aiuti di cui al presente regime:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, punto (59) del regolamento (UE) n. 2022/2472, ad eccezione di quelle in difficoltà a causa degli eventi di cui all’art. 1.
Sono esclusi dal pagamento degli aiuti di cui al presente regime i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’art. 1, par. 4 del regolamento (UE) n. 2022/2472.

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