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AL VIA A NOVEMBRE IL DURC CONGRUITÀ MANODOPERA IN EDILIZIA

20 Lug 2021

Il Ministro del Lavoro Orlando ha firmato lo scorso 24 giugno il decreto che definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, come previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 con le organizzazioni del settore.
La Corte dei Conti ha approvato ieri 19 luglio 2021 il decreto che apparirà a breve quindi in Gazzetta Ufficiale. L’entrata in vigore è prevista per il 1 novembre 2021.
Vediamo di seguito maggiori dettagli sulla nuova attestazione di regolarità riferita all’incidenza della manodopera per il DURC in edilizia.

DURC congruità manodopera in edilizia: cos’è
Si prevede che il sistema controlli la congruità dei costi della manodopera, sia nell’ambito dei lavori pubblici, che di quelli privati eseguiti in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi. Il controllo positivo produrrà una attestazione con effetto sull’emissione del DURC.
Il comunicato ministeriale precisa che: “in fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo. Ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate”.

Verifica congruità manodopera a chi si applica
Il decreto sulla congruità della manodopera riguarda:
• il settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
In particolare la verifica della congruità si applicherà:
• nell’ambito dei lavori pubblici;
• nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.
ATTENZIONE: restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
L’attestazione di congruità sarà rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.
• Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
• Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. L’attestazione va riferita alla congruità dell’opera complessiva.
E’ prevista una tolleranza pari al 5% in presenza del quale la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
Si prevede inoltre che l’impresa affidataria risultante non congrua possa dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera con documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.
Le disposizioni si applicheranno ai lavori edili con denuncia di inizio lavori effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa a partire dal 1° novembre 2021.

DURC congruità manodopera: le fasi successive
Dopo la pubblicazione del decreto si attende una convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INPS, l’INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) che definirà le modalità di interscambio delle informazioni e anche per attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INPS e l’INAIL sono chiamate a definire il sistema di scambio dei dati entro dodici mesi dall’adozione del decreto.
Si prevede la costituzione di un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture, dell’INPS, dell’INAIL, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle Parti sociali firmatarie dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

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