L’Agenzia delle Entrate ha recentemente avviato dei controlli che consentiranno di accertare le variazioni catastali, favorendo l’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari della detrazione.
Cosa sono i controlli Superbonus
Prima di entrare nel merito, bisogna ricordare che, in generale, il direttore dei lavori entro 30 giorni dalla fine dei lavori deve presentare la dichiarazione di variazione catastale, oppure la dichiarazione che i lavori non hanno influito sulla rendita catastale; a prescindere dal fatto che essi siano incentivati con i bonus edilizi.
I lavori incentivati con il Superbonus possono aver aumentato il valore degli immobili e con la Legge di Bilancio per il 2024 il Governo ha deciso di controllare che i beneficiari avessero effettivamente inviato le comunicazioni di variazione catastale all’Agenzia delle Entrate.
A fine 2024 il Governo ha espresso la volontà di rinvigorire i controlli Superbonus. L’intenzione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate, quando il direttore uscente Ernesto Maria Ruffini ha annunciato una campagna di compliance relativa al Superbonus.
Dopo una serie di annunci, sembra che i controlli Superbonus stiano effettivamente per partire.
L’avvio dei controlli Superbonus
Con il provvedimento 7 febbraio 2025, l’Agenzia ha spiegato di aver verificato che sia stata presentata la comunicazione di variazione catastale sulla base di liste selettive elaborate grazie a strumenti avanzati di analisi e interoperabilità delle banche dati.
Se dall’attività di controllo emerge che il contribuente non ha presentato la dichiarazione, l’Agenzia invia una lettera contenente i seguenti dati:
– il codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
– l’identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa ai lavori edilizi energetici, sismici, fotovoltaici o relativi alle colonnine di ricarica (articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio – DL 34/2020);
– l’invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito dell’Agenzia “Consegna documenti e istanze”, nel caso in cui il contribuente rilevi un errore o intenda fornire dati ed elementi sconosciuti all’Agenzia.
Questa comunicazione è presente anche nel cassetto fiscale del contribuente.
Il contribuente confronterà quindi i dati forniti dall’Agenzia con quelli in suo possesso, precedenti ai lavori e, in presenza di uno scostamento, conferirà a un professionista l’incarico di presentare la pratica di aggiornamento catastale.
L’aggiornamento catastale, anche se effettuato in ritardo rispetto al termine previsto di 30 giorni, sarà considerato come adempimento spontaneo: il contribuente avrà quindi diritto a beneficiare delle sanzioni ridotte che, in base all’articolo 31 del RD 652/1939, variano da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 8.264 euro.